La notifica di una citazione nulla può impedire la prescrizione del diritto sostanziale
La rinnovazione sana ex tunc la nullità purché il vizio non dipenda dalla colpa del notificante
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6474 pubblicata il 18 marzo 2026, hanno affermato che anche un atto giudiziale (nella specie, una citazione), non portato a conoscenza del destinatario per nullità della notifica (poi sanata retroattivamente ex art. 291 c.p.c.), può interrompere o sospendere la prescrizione del diritto sostanziale, a meno che il destinatario non eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica.
Il contrasto interpretativo che ha dato origine all’intervento chiarificatore in commento gravita intorno ai rapporti tra gli artt. 2943 comma 1 e 2945 comma 2 c.c. e l’art. 291 c.p.c.
La prima norma, di carattere sostanziale, annovera tra gli atti idonei a interrompere la prescrizione la “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio”, laddove: per prescrizione, deve intendersi l’estinzione (ossia, la perdita) di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge; per interruzione, il compimento di un atto che fa vanire meno l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto e che, perciò, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso, segnando la decorrenza, per intero, di un nuovo periodo di prescrizione.
Peraltro, ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., qualora l’interruzione si verifichi per effetto della notifica di un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Sul piano processuale, l’art. 291 c.p.c. stabilisce che se la controparte non si è costituita in giudizio e la notifica dell’atto introduttivo risulta affetta da nullità, il giudice assegna al notificante un termine per rinnovarla: se il termine è rispettato, la nullità è sanata e la rinnovazione “impedisce ogni decadenza”.
Se è chiaro che quest’ultima disposizione delinea un meccanismo di sanatoria retroattiva della nullità della notificazione con riguardo alle decadenze, sino alla pronuncia delle Sezioni Unite in commento la giurisprudenza non è, invece, riuscita a fornire risposte univoche per quanto concerne l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione ai fini dell’interruzione e della sospensione del termine di prescrizione.
Sebbene il dibattito abbia origini remote e sviluppi assai articolati, i principali indirizzi che si sono scontrati sul tema possono essere ridotti a due differenti letture.
Per una prima tesi, fatta propria (nei tempi più recenti) dall’ordinanza n. 18485/2018 della Cassazione, “la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 2493 comma 1 e 2945 comma 2 c.c., a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva”.
Un contrapposto orientamento ha, invece, sostenuto che “la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non impedisce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 comma 1 e 2945 comma 2 c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la notificazione cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale” (tra le tante, Cass. n. 13070/2018).
Con la sentenza n. 6474/2026, le Sezioni Unite si sono espresse a favore dell’idoneità della notifica nulla di un atto di citazione alla produzione degli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione, con alcune precisazioni derivanti dalla convinta adesione a principi enucleati dalle stesse Sezioni Unite in relazione a tematiche affini. Il riferimento va, tra le altre, alle sentenze nn. 24822/2015 e 14916/2016, dalle quali si trae, rispettivamente, l’insegnamento secondo cui:
- i vizi che si inseriscono nel procedimento notificatorio non possono giocare ai danni del notificante incolpevole (che incorrerebbe altrimenti nella perdita del proprio diritto);
- la sanatoria retroattiva di cui all’art. 291 c.p.c. si estende a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
In definitiva, compiendo un’opera di armonizzazione delle massime disseminate nel panorama giurisprudenziale, la sentenza n. 6474/2026 afferma che “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
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