Nessuna norma ci impone di svolgere un sindacato di legalità sulle dichiarazioni
Gentile Redazione,
la vita del commercialista non è facile. Per il Fisco siamo sodali degli evasori, per i clienti siamo funzionari del Fisco: si mettessero almeno d’accordo.
La lettera dell’amico Camilotti (e prima ancora quella del collega Fontanesi), a commento di una serie di ordinanze della Cassazione, tra cui la n. 5636/2026, mi spinge a proporre una visuale diversa del contesto.
Se un cliente mi chiede di dedurre nella propria dichiarazione dei redditi gli interi costi sostenuti per la sua auto aziendale/professionale (cosa che, per inciso, in un Paese normale dovrebbe essere ammessa), cosa dovrei fare: rifiutarmi, in nome dell’art. 164 del TUIR, ergendomi a tutore della compliance tributaria? Questo mi sembra il messaggio che traspare dagli scritti dei colleghi.
Saremmo allora di fronte a una nuova creatura, quella del commercialista obiettore di coscienza: solo di questo si potrebbe trattare, posto che non mi pare esista una norma che ci imponga di svolgere un sindacato di legalità sulle dichiarazioni, a meno che non vi apponiamo – ma non era questo il caso affrontato dalla Cassazione – il visto di conformità: anzi, il fatto stesso che solo in presenza del visto di conformità scattino regole specifiche e oneri connessi dimostra che fuori da tale ambito non dovrebbe vigere alcun obbligo in capo al commercialista.
Lasciamo pure da parte il dettaglio della dichiarazione solo inviata o anche predisposta: concordo che è spesso un’ipocrisia, dietro la quale non è serio nascondersi.
Ebbene, io lo direi senza remore: il commercialista (uno ci deve pur essere, che assolva al servizio di preparazione e invio della dichiarazione) non è tenuto a opporsi se il cliente decide – coscientemente e sotto la propria responsabilità – di adottare condotte dichiarative irregolari al fine di ridurre il proprio reddito imponibile, non diventando con ciò suo complice e non potendo per ciò essere punito.
L’importante è che il cliente sia edotto delle possibili conseguenze sanzionatorie del suo comportamento e che le dimensioni delle irregolarità non siano tali da innescare situazioni penalmente rilevanti (laddove potrebbe forse insinuarsi un potenziale profilo di concorso nel reato).
Fatto ciò, non si dovrebbe addossare alcuna sanzione al commercialista, tanto meno speculando sul suo ruolo – non remunerato (almeno una volta ci spettava un simbolico compenso per ciascun invio) – di collaboratore erariale in veste di intermediario telematico.
Una sanzione la accetteremmo, credo tutti e di buon grado, solo se fossimo riconosciuti quali pubblici ufficiali, dotati di stellone della Repubblica italiana e delle relative esclusive e gratificazioni: ma visto che non ci sono riservati né l’uno né le altre (e in questo senso dopo 36 anni di professione non mi illudo più, pur comprendendo l’entusiasmo elettorale che pervade il mio più giovane compagno di tante avventure nel Triveneto), evitiamo almeno di imboccare sommarie derive giustizialiste.
Se non siamo guardie, non saremo nemmeno ladri.
Mario Iadanza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
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