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Il CNDCEC pubblica i modelli di relazione dei sindaci per il bilancio 2025

Gli schemi rappresentano un’evoluzione di quelli utilizzati nell’esercizio precedente, opportunamente rivisti e integrati

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 20 marzo 2026

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Il CNDCEC ha pubblicato ieri l’aggiornamento dei seguenti modelli di relazione del Collegio sindacale:
- “La relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c”;
- “La relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.

Nel comunicato stampa viene precisato come i modelli di relazione aggiornati rappresentino “uno strumento tecnico e operativo di supporto nell’esame delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2025 e dei conseguenti riflessi sulla relazione di controllo nella fondamentale fase del reporting ai soci”.

Con riferimento al primo documento, si evidenzia come esso si ponga in ideale continuità sia con le Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate pubblicate a dicembre 2024, sia con i più recenti Verbali del Collegio sindacale di società non quotate pubblicati il 24 novembre 2025.

In particolare, il modello:
- rappresenta un’evoluzione di quello utilizzato nell’esercizio precedente, opportunamente rivisto e integrato;
- è predisposto in coerenza con le indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate e, in particolare, con le raccomandazioni formulate nella Norma 7.1 “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”;
- può essere utilizzato anche dall’organo di controllo in composizione monocratica (c.d. sindaco unico) quando nominato nelle società a responsabilità limitata.

Per quanto attiene, invece, al documento sulla Relazione unitaria, si sottolinea come la L. 199/2025 abbia previsto, anche per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Qualora la società valuti i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, il revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione degli stessi (ponendo particolare attenzione a verificare che le perdite di valore non abbiano carattere durevole) nonché l’adeguatezza dell’informativa. Se il revisore ritiene necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale deroga, che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione ISA Italia 706. A tal proposito, il documento propone un esempio di testo del paragrafo d’enfasi.

Uno specifico paragrafo del documento è, poi, dedicato alle verifiche che il sindaco-revisore deve fare nei casi in cui la società si sia avvalsa della disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) che ha consentito la sterilizzazione delle perdite di capitale emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022.

Nella sezione “Allegati”, sono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale. Sono, poi, inclusi:
- un modello di relazione unitaria da utilizzare per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis c.c.;
- un modello di rinuncia ai termini ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c.

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