Al giudice ordinario le controversie in materia di TARIP
Natura privatistica della tariffa istituita dai Comuni in luogo della TARI
Con l’ordinanza n. 5536/2026 la Corte di Cassazione, per la prima volta a quanto ci consta, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, ha rinverdito il principio secondo cui la giurisdizione per la tariffa puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, nota anche con l’acronimo TARIP, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario.
Questo perché la TARI puntuale o corrispettiva (TARIP) ha natura privatistica rispetto alla TARI, che invece ha natura tributaria, ma entrambe sono oggetto di apposito regolamento comunale.
La TARIP viene liquidata e riscossa (dal Comune o soggetto affidatario competente) tramite fattura con applicazione dell’IVA (10%), mentre la TARI viene liquidata e riscossa tramite avviso di pagamento (cosiddetto “avviso bonario”) o avviso di accertamento esecutivo (senza applicazione di IVA poiché si tratta di un tributo).
Inoltre, la TARI è commisurata sulle superfici degli immobili (locali e/o aree scoperte operative) posseduti (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento come, ad esempio, l’usufrutto e l’abitazione) o occupati/detenuti (locatari, affittuari, ecc.), con soggetti passivi tenuti a corrispondere il tributo (quota fissa e quota variabile) su produzioni “stimate” di rifiuti secondo i criteri determinati dal DPR 158/1999.
La la TARIP, invece, è commisurata sui costi (complessivi) della raccolta differenziata e sulla quota variabile di rifiuto secco residuo prodotto da ciascun utente domestico o non domestico (imprese, società, enti, ecc.).
Infatti, a conferma di quanto appena esposto, l’art. 1 comma 641 della L. 147/2013 ha stabilito che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Sono escluse dalla TARI, prosegue la stessa disposizione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. (cortili, aree verdi, locali tecnici, ecc.) che non siano occupate/detenute in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria (anno solare) che è unitaria e inscindibile (commi 642 e 650).
Il successivo comma 668, istituendo la TARIP e ferme restando le superfici degli immobili, ha invece stabilito espressamente che:
- il Comune che ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico può, con regolamento di cui all’art. 52 del DLgs. 446/97, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il predetto regolamento di cui al DPR 158/99;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Tornando sulla giurisdizione della TARIP, le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 11290/2021, hanno già affermato che, per i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (cfr. DM Min. Ambiente 20 aprile 2017), la tariffa cosiddetta “puntuale” (o corrispettivo) sui rifiuti, prevista in alternativa alla TARI e disciplinata dal citato art. 1 comma 668 della L. 147/2013, ha natura privatistica. Ne discende che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Naturalmente, sulla base di questo pronunciamento, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 5536/2026 in commento, non ha avuto molte difficoltà nel ribadire che sulla controversia relativa alla tariffa puntuale, comprese – aggiungiamo noi – le componenti perequative introdotte dall’ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF (cfr. risposta Agenzia Entrate n. 245 del 5 dicembre 2024), la giurisdizione è del giudice ordinario e non del giudice tributario.
Infine, è appena il caso di rimarcare che anche per la maggior parte della giurisprudenza tributaria di merito la giurisdizione per le controversie in ordine alla TARIP è di competenza del giudice ordinario (per tutte: C.G.T. di secondo grado del Veneto sentenza n. 756/2024 e C.G.T. di primo grado di Ferrara sentenza n. 240/2025). La parte minore è costituita da giudici tributari di merito non attenti alla questione, ampiamente “coperta” dalla Corte di Cassazione.
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