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Negli accordi a efficacia estesa restano i diritti contro i coobbligati per i creditori non aderenti

Necessario favorire la conclusione degli accordi e delle procedure

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 10 aprile 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, intervenuta in relazione a una fattispecie anteriore all’intervento legislativo di cui all’art. 20 comma 2 lett. f) del DL 118/2021, ha espresso il principio di diritto secondo il quale i creditori non aderenti ai quali sia stata estesa l’efficacia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 182-bis e ss. del RD 267/42, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso.

Nel caso di specie si tratta di comprendere se, estesa l’efficacia degli accordi di ristrutturazione ai creditori non aderenti, costoro, analogamente a quanto previsto dagli artt. 184 e 135 del RD 267/42 (per il concordato preventivo e quello fallimentare), conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Secondo i giudici, l’art. 184 comma 2 del RD 267/42 costituisce un’eccezione al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori, previsto dall’art. 1301 c.c. nel caso di remissione volontaria, e, con riferimento all’obbligazione solidale generata dalla fideiussione, anche alla disciplina ex art. 1239 c.c., secondo la quale “la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori”.

Sul tema, in verità, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto come il principio dell’estensione al debito accessorio dell’estinzione del debito principale abbia una portata generale, al quale solo eccezionalmente derogano gli artt. 135 comma 2 e 184 del RD 267/42, per il concordato fallimentare e il concordato preventivo (Cass. nn. 23275/2006, 177/2008, 21810/2015 e 22382/2019).

Tale orientamento, tuttavia, precisa la Suprema Corte, andrebbe rivisto in relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la precisazione che il principio generale di accessorietà, espresso dagli artt. 1301, 1304, 1239 e 1941 c.c. (in forza del quale l’estinzione dell’obbligazione principale comporta automaticamente l’estinzione delle garanzie fideiussorie), trova il proprio contemperamento in un altro principio, comune a tutte le procedure concorsuali di origine negoziale (concordati preventivi fallimentari, preventivi e accordi di ristrutturazione), secondo il quale i creditori che comunque sono coinvolti in tali procedimenti di soluzione negoziata della crisi mantengono impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati.
Ciò si giustifica in ragione dell’esigenza di tutelare la posizione dei creditori e favorire la prestazione di un loro consenso alla proposta concordataria (Cass. n. 21181/2020).

I rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei e che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti (Cass. SS.UU. n. 3022/2015). In ciò si sostanzia la ratio che è alla base dell’art. 184 del RD 267/42 (così come dell’art. 135 del RD 267/42).

In materia di procedure concorsuali negoziate ricorre il principio generale (desumibile dagli artt. 184 e 135 del RD 267/42, la cui disciplina ha trovato conferma negli artt. 182-decies del RD 267/42 e 59 del CCII, anche rispetto agli accordi di ristrutturazione) secondo cui, al fine di favorire al massimo gli accordi e la conclusione delle procedure, i creditori conservano impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori (Cass. n. 21181/2020).

In forza di questo principio, sarebbe quindi possibile il ricorso all’applicazione di tale disciplina anche agli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, di cui all’art. 182-septies del RD 267/42, in relazione a fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 182-decies del RD 267/42, il cui inquadramento nell’ambito delle procedure concorsuali (Cass. n. 9087/2018), al pari del concordato preventivo, può considerarsi ormai condiviso.

Superati i dubbi interpretativi anche per il CCII

La querelle interpretativa, in ogni caso, è stata superata con le modifiche introdotte dall’art. 20 comma 1 lett. f) del DL 118/2021 – applicabile ai procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021 – che ha inserito l’art. 182-decies del RD 267/42 (oggi riprodotto nell’art. 59 del DLgs. 14/2019) e che espressamente stabilisce, ai commi 1 e 2, che “Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’art 1239 del codice civile. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.

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