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Nulla l’esclusione del socio di coop se non sussistono gravi inadempienze

Nel giudizio di opposizione la valutazione del giudice sui motivi è più ampia se lo statuto è generico

/ Elisa TOMBARI

Lunedì, 27 aprile 2026

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Con la sentenza del 10 maggio 2024, solo recentemente edita, il Tribunale di Ancona offre una panoramica dei principali orientamenti in tema di esclusione del socio di cooperativa. Nel caso di specie, un socio era stato escluso dalla compagine sociale per aver reso, alcuni anni prima, alcune dichiarazioni in sede di esame testimoniale nell’ambito di un procedimento penale a carico della cooperativa di cui era socio. L’esclusione dalla società cooperativa è regolata dall’art. 2533 c.c. che, al comma 1 n. 2, stabilisce che il socio possa essere escluso anche per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Inoltre, la norma prevede un apposito procedimento di esclusione, che deve essere deliberata dagli amministratori (o dall’assemblea, se lo prevede l’atto costitutivo) e contro la quale il socio ha diritto a difendersi proponendo opposizione davanti al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Sul punto, i giudici ricordano che la delibera di esclusione deve essere autosufficiente e completa, nel senso che dal suo contenuto devono emergere i fatti specifici oggetto dell’addebito che consente il sacrificio del diritto al permanere del rapporto sociale, senza che sia necessario un collegamento con elementi desumibili in altro modo. Inoltre, la funzione della comunicazione è quella di consentire al socio di allestire tempestivamente la propria difesa e tale diritto risulta tutelato se detta comunicazione risulti idonea a renderlo edotto delle ragioni della sanzione. A tal fine non è necessaria la trasmissione in forma autentica ed integrale della delibera né l’adozione di particolari formalità, che la legge non prevede.

Peraltro, l’eventuale incompletezza o la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’efficacia della delibera, ma ha rilievo solo al fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica (cfr. Cass. n. 3577/2014 e Cass. n. 11558/2008). Nell’ambito di tale procedimento, lo scopo è quello di accertare la sussistenza o meno delle “gravi inadempienze” alla base dell’esclusione, che il sindacato del giudice potrà ritenere fondata soltanto laddove si configurino i requisiti necessari.

Secondo i giudici, questi si concretizzano nella colposità dell’inadempimento, nella gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale, nella proporzionalità tra le conseguenze del comportamento contestato al socio e la radicalità del provvedimento adottata e nella tempestività dello stesso rispetto al momento in cui si è verificata la condotta addebitata al socio escluso (in particolare, in caso di soci lavoratori).

Se l’atto costitutivo contiene una descrizione specifica e puntuale dei gravi motivi che possono condurre al provvedimento espulsivo, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della effettiva ricorrenza o meno di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione. In assenza di indicazioni specifiche da parte dello statuto, “il giudice di merito, dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali” (cfr. Cass. n. 2697/1995).

In tale ultima ipotesi, quindi, il giudizio sulla gravità dei fatti si fonderà sulla valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi da un lato, e la radicalità del provvedimento che elide definitivamente l’interesse del singolo a permanere nell’associazione dall’altro (cfr. Cass. n. 17907/2004). L’ambito di valutazione del giudice è pertanto inversamente proporzionale all’analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni; nel senso che più la disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale, pur reputando le contestazioni addebitate al socio mosse in modo idoneo a consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, ha annullato la delibera accertandone l’invalidità per assenza delle “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico” ex art. 2533 comma 1 n. 2 c.c. Al riguardo, infatti, i giudici hanno constatato che i fatti imputati al socio – ossia le testimonianze, ritenute false dalla cooperativa, rese alle udienze del 2010 e del 2016 nei procedimenti a carico della stessa società – non risultano di gravità tale da giustificare la sua esclusione, alla luce del notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti e l’adozione della delibera di esclusione (avvenuta nel 2022). Tali condotte non possono neppure ritenersi connotate da colpa, tenuto conto che il socio non avrebbe potuto rendere dichiarazioni difformi da quanto a sua conoscenza, a tutela della cooperativa, atteso il dovere di verità a cui è sottoposto il testimone.

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