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FISCO

Elenco ad hoc per l’esenzione IMU dei terreni in aree montane o collinari

Per il tributo locale non rileva la classificazione dei Comuni montani prevista dalla L. 131/2025

/ Lorenzo MAGRO

Giovedì, 2 aprile 2026

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Con la ris. 1° aprile 2026 n. 1/DF, pubblicata ieri, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha reso alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, prevista dall’art. 1 comma 758 lett. d) della L. 160/2019.

Tale norma dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati circ. Min. Finanze 14 giugno 1993 n. 9.
La ris. 1° aprile 2026 n. 1/DF ribadisce che, per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui si applica l’esenzione dal tributo locale, con riguardo ai terreni agricoli, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato alla circ. Min. Finanze 14 giugno 1993 n. 9 (ed integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3 gennaio 2024 n. 1/DF), anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 131/2025, che ha introdotto una serie di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

In particolare, giova ricordare che l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli opera:
- sull’intero territorio comunale, se nell’elenco allegato alla circ. Min. Finanze n. 9/93 (e integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3 gennaio 2024 n. 1/DF), in corrispondenza del Comune interessato, non è riportata alcuna annotazione;
- limitatamente ad una parte del territorio comunale, se nell’elenco allegato alle predette circolari ministeriali, accanto al Comune interessato, è indicata la sigla “PD”, ossia “parzialmente delimitato” (in tal caso, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti).

Alcune precisazioni per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui trova applicazione l’esenzione dall’IMU vengono recate anche dalla circ. Min. Economia e Finanze 14 luglio 2016 n. 4/DF, con riguardo all’ipotesi in cui i Comuni indicati nell’elenco della circ. Min. Finanze n. 9/93 siano oggetto di fusione. In tale ipotesi, occorre verificare se i terreni agricoli rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi della predetta circ. Min. Finanze n. 9/93, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni originari si siano fusi in un Comune (anche di nuova denominazione, e quindi non presente nell’elenco della circolare).

In caso di fusione di Comuni, pertanto, occorre verificare, facendo riferimento alla toponomastica ed alla geografia comunale antecedente alla fusione, se i terreni agricoli possono considerarsi comunque siti in Comuni (o porzioni di Comuni) riconducibili alle aree esenti secondo l’elenco di cui alla circ. Min. Finanze n. 9/93.

Premesso ciò, la ris. 1° aprile 2026 n. 1/DF ribadisce che i Comuni (o le porzioni di Comuni) di montagna o di collina in cui trova applicazione l’esenzione dall’IMU possono essere individuati solo alla luce dei criteri illustrati.
Per contro, richiamando quanto disposto dall’art. 2 comma 3 della L. 131/2025, il documento di prassi ribadisce che, ai fini dell’esenzione IMU in esame, è irrilevante la classificazione dei Comuni montani adottata ai sensi della predetta L. 131/2025.

Con riferimento a quest’ultima classificazione, il Dipartimento delle Finanze evidenzia invece che la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 ha autorizzato l’adozione dello schema di regolamento (non ancora emanato) per l’individuazione dell’elenco dei Comuni montani a norma dell’art. 2 comma 1 della L. 131/2025.

Elenco di Comuni montani apposito per i tax credit

Il successivo comma 2 dell’art. 2 della L. 131/2025 precisa comunque che, una volta adottato il predetto regolamento, con il relativo elenco dei Comuni montani, competerà ad un successivo regolamento la definizione dei criteri per individuare, nell’ambito di tale elenco, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della medesima L. 131/2025, tra le quali si annoverano i crediti d’imposta a favore:
- del personale sanitario e scolastico che si trasferisce nel Comune montano dove presta servizio o in un Comune limitrofo, prendendo in locazione un immobile ad uso abitativo o acquistandolo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario (artt. 6 e 7);
- di imprenditori agricoli e forestali che hanno sede ed esercitano prevalentemente l’attività nei Comuni montani, e che effettuano investimenti “volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima” (art. 19);
- di giovani imprenditori, con meno di 41 anni, che avviano l’attività nei Comuni montani (art. 25);
- delle persone fisiche con meno di 41 anni che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale sita in un Comune montano (art. 27).

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