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Dichiarazione indispensabile per l’esenzione nella successione di quote

L’esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni non può prescinderne

/ Anita MAURO

Giovedì, 2 aprile 2026

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Ancora una pronuncia sull’esenzione dall’imposta di successione per il trasferimento di aziende o partecipazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90.

Questa volta, però, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7965, depositata il 31 marzo 2026, si sofferma sugli aspetti dichiarativi e non più sulla condizione del “controllo”, che è stata oggetto di altre due recenti pronunce (cfr. Cass. n. 6616/2026 e Cass. n. 6279; si vedano “Donazione di quote non agevolata se l’usufruttuario donante mantiene il voto sugli utili” del 21 marzo 2026 e “Clausola sul voto unanime irrilevante per l’esenzione nella successione nelle quote di srl” del 26 marzo 2026).

L’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 prevede un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni operante per i trasferimenti di aziende o partecipazioni realizzati a favore del coniuge o del discendente del defunto (o del donante). L’esenzione – nella versione anteriore alla modifica del DLgs. 139/2024, applicabile alle successioni aperte fino al 31 dicembre 2024 – spettava, in caso di trasferimento di quote in società di capitali, solo ove il beneficiario acquisisse o integrasse il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (mentre oggi, spetta anche quando il beneficiario “rafforza” un controllo già detenuto ex ante).

Inoltre, nella versione previgente, il beneficio si applicava “a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

Anche oggi la norma sancisce un periodo di osservazione quinquennale, ma l’attuale formulazione ha distinto con maggiore chiarezza il contenuto degli obblighi a seconda dell’oggetto della donazione/successione. Secondo la norma attualmente vigente, l’impegno alla continuazione dell’attività (in caso di trasferimento d’azienda) o alla detenzione del controllo (in caso di trasferimento di quote di società di capitali) o al mantenimento della titolarità del diritto (in caso di trasferimento di altre partecipazioni) deve essere oggetto di apposita dichiarazione che gli “aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione”.

Sulle conseguenze della mancanza o tardività della dichiarazione verteva la questione decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7965/2026.
Nel caso di specie, erano cadute in successione quote rappresentanti “il 100% del capitale di una società di produzione”, sulle quali l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato il tributo successorio. I contribuenti ritenevano il trasferimento esente ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 e la questione giungeva all’esame delle Commissioni tributarie.

In primo grado, veniva rigettato il ricorso del contribuente, rilevando come la dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell’attività/mantenimento del controllo (richiesta dalla norma agevolativa) non fosse stata allegata alla denuncia di successione.

In secondo grado, il giudizio veniva ribaltato: i giudici ritenevano che la mancata allegazione, alla dichiarazione di successione, della dichiarazione indicata dall’art. 3 comma 4-ter, non costituisse causa di decadenza dal beneficio, derivando questa solo dalla concreta mancata prosecuzione o detenzione del controllo.

La Cassazione non condivide tale ultima impostazione.
A parte il fatto che l’art. 3 comma 4-ter, come modificato dal DLgs. 139/2024, include oggi espressamente tra le cause di decadenza il mancato rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (compresa la mancata dichiarazione di impegno quinquennale); in ogni caso, anche prima di tale modifica, la mancanza della dichiarazione di impegno aveva un effetto preclusivo all’accesso al beneficio, posto che costituiva uno dei presupposti di accesso all’esenzione.

In pratica – chiarisce la Suprema Corte – non era neppure necessario che la norma prescrivesse la decadenza per mancata dichiarazione, in quanto, in sua assenza, il diritto all’esenzione non sarebbe neppure sorto.
Infatti, se è vero che, per principio generale del diritto tributario, le agevolazioni tributarie non necessitano di espressa richiesta, tuttavia, a tale regola fa eccezione l’esenzione prevista dall’art. 3 comma 4-ter: la dichiarazione “contestuale” alla dichiarazione di successione risulta necessaria, non solo in quanto richiesta esplicitamente dalla norma, ma anche perché “indispensabile a rendere conoscibile all’Amministrazione determinate intenzioni del contribuente cui la legge ricollega il beneficio invocato in questa sede”.

Quindi, in mancanza della dichiarazione, l’esenzione non spetta, e tale effetto non può essere evitato da una dichiarazione resa, allegandola alla denuncia di successione, da un altro coerede. Salvo delega (assente nel caso di specie), infatti, la dichiarazione di intento deve provenire dall’avente causa (beneficiario di azienda o partecipazioni).

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