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Dal 4 maggio versamento alla Cassa dottori commercialisti con modello F24

Il modello F24 sarà utilizzabile per i contributi 2026. Per la terza e la quarta rata delle eccedenze contributive 2025 rimangono le modalità già scelte

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 2 aprile 2026

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A partire dal prossimo 4 maggio 2026, i commercialisti potranno versare i contributi alla Cassa dottori commercialisti anche tramite modello F24.
È stata infatti istituita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13 di ieri, 1° aprile 2026, la causale contributo “E150”, denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti - adempimenti CNPADC”, che permetterà il versamento tramite modello F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi dovuti dagli iscritti alla Cassa.

Dal punto di vista operativo, come descritto nella risoluzione in commento, in sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento deve essere esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In particolare, occorre riportare:
- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi on line;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”;
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Come precisato nella risoluzione in commento e riportato anche nel comunicato stampa della Cassa di ieri, la suddetta causale sarà operativamente efficace a decorrere dal 4 maggio 2026.
In particolare, la nuova possibilità di effettuare il versamento mediante modello F24 decorrere dai contributi relativi al 2026: 1° rata del contributo minimo del 1° giugno 2026; 2° rata del contributo minimo del 2 novembre 2026; eccedenze contributive del prossimo PCE 2026.

Il versamento con modello F24 si affiancherà alle attuali modalità di pagamento dei contributi alla CNPADC, ovverosia SDD, PagoPa e MAV, che potranno continuare ad essere utilizzate.
Tuttavia, si evidenzia come le rate delle eccedenze contributive 2025 in scadenza il 30 giugno 2026 (3° rata) e 30 settembre 2026 (4° rata) dovranno continuare ad essere versate con la modalità già scelta in sede di PCE 2025 (SDD, PagoPA o MAV); in altre parole, non potrà essere utilizzato per tali versamenti il modello F24.

Come specificato dal comunicato stampa della Cassa, la nuova modalità di pagamento con F24 sarà accessibile attraverso i servizi on line della Cassa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per PagoPA e MAV. Una volta effettuata la scelta, il sistema metterà a disposizione un modello F24 precompilato contenente, tra gli altri, il codice posizione univoco e personalizzato (non utilizzabile da altri soggetti), fondamentale per garantire il corretto abbinamento del pagamento sia al soggetto obbligato sia alla specifica scadenza contributiva.

Una volta generato il modello F24 precompilato, il pdf sarà reso disponibile nell’area “documenti” dei servizi on line.
Sul punto – come riportato sul sito della Cassa dottori commercialisti – per i contributi minimi, la modalità di pagamento tramite modello F24 (così come per PagoPa e MAV) non è compatibile con la delega permanente di addebito diretto (SDD). Di conseguenza, il soggetto interessato al pagamento tramite modello F24 (ovvero tramite PagoPa e MAV) dovrà preventivamente revocare eventuali SDD, utilizzando il servizio on line PCM. Con riferimento alla prima rata o rata unica dei contributi minimi 2026, tale revoca dovrà essere effettuata entro il 22 aprile 2026.

È importante evidenziare inoltre che, fino all’acquisizione del flusso telematico proveniente dall’Agenzia delle Entrate, i versamenti sono considerati come non effettuati. Pertanto, non potranno essere riconosciuti trattamenti pensionistici e interventi assistenziali, né rilasciati certificati di regolarità contributiva (anche nel caso in cui la mancata trasmissione del flusso sia dovuta a problemi tecnici dell’Agenzia delle Entrate). L’estratto conto contributivo individuale sarà aggiornato solo una volta che la Cassa avrà ricevuto il flusso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non è considerata valida alcuna documentazione trasmessa dall’iscritto per comprovare l’avvenuto pagamento.

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