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Nelle triangolari «improprie» detrazione IVA per il destinatario finale

Per la Cassazione per individuare l’effettivo importatore occorre avere riguardo a chi provvede allo sdoganamento delle merci

/ Fabio RIVA

Sabato, 4 aprile 2026

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La Cassazione ha fornito rilevanti chiarimenti circa il trattamento IVA delle operazioni triangolari comunitarie c.d. “improprie”, ovvero quelle fattispecie in cui, a fronte di un unico trasferimento fisico dei beni, intervengono nella catena distributiva un soggetto extra-Ue e due soggetti identificati in Stati membri diversi dell’Unione europea.

Nello specifico, nella pronuncia n. 8129/2026, i giudici di legittimità si focalizzano sull’individuazione, nell’ambito di un’operazione triangolare impropria con importazione in Italia, del soggetto “importatore”, nonché del soggetto legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana.

La controversia trae origine dall’esame della struttura operativa adottata da un gruppo multinazionale operante nel settore delle apparecchiature per le analisi chimiche. I rapporti commerciali interni prevedevano il coinvolgimento della casa madre statunitense in qualità di produttore dei beni, di una holding olandese incaricata nella distribuzione dei beni alle filiali europee e di una filiale italiana addetta alla commercializzazione nel territorio nazionale.

Nel modello operativo del gruppo, la società americana cedeva i beni alla società olandese, la quale, a sua volta, li rifatturava alla società italiana. Sotto il profilo logistico, nelle operazioni contestate, i beni venivano spediti direttamente dagli Stati Uniti in Italia, dove la filiale nazionale provvedeva, tramite spedizioniere doganale, all’importazione nel territorio nazionale, assolvendo pertanto l’IVA in dogana e successivamente esercitandone la detrazione.

La società italiana è stata destinataria di due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria ha rettificato, ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 633/1972, le dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2007 e 2008, contestando proprio la detrazione dell’IVA in relazione alle importazioni effettuate.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione non poteva essere qualificabile né come acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del DL 331/1993, né come importazione diretta da parte della società italiana ai sensi dell’art. 67 del DPR n. 633/1972.
L’Ufficio richiamava, sul punto, l’applicazione della R.M. n. 60/1999, sostenendo che entrambe le operazioni, ovvero quella tra la società statunitense e la società olandese e quella tra quest’ultima e la società contribuente, dovessero considerarsi rilevanti ai fini IVA in Italia.

In questo modo, il diritto alla detrazione dell’IVA sarebbe spettato esclusivamente al soggetto olandese, in quanto intestatario del titolo doganale, mentre il rapporto commerciale tra quest’ultimo e l’acquirente italiano avrebbe dovuto essere qualificato, dal punto di vista IVA, come cessione interna.

Mentre in primo grado la C.T. Prov. di Milano rigettava il ricorso del contribuente, la C.T. Reg. annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo che l’operatore italiano avesse correttamente provveduto allo sdoganamento della merce e alla sua immissione in consumo, mediante la produzione in dogana sia delle fatture emesse dalla casa madre, sia di quelle emesse dal distributore olandese alla società italiana, con il versamento dell’IVA proprio in relazione a quest’ultime fatture.

La Suprema Corte infine ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che in assenza del requisito territoriale, il primo flusso (casa madre statunitense – distributore olandese) è da qualificarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, poiché i beni non sono mai stati introdotti nel territorio dei Paesi Bassi e sono entrati nel territorio europeo attraverso la dogana italiana.
Pertanto, essendo la prima cessione priva del requisito territoriale, la seconda cessione assume rilievo quale importazione, con conseguente esigibilità dell’IVA e legittimità della relativa detrazione in capo alla società italiana che ha provveduto allo sdoganamento.

Così decidendo, i giudici di legittimità hanno dato continuità ad un orientamento consolidato (Cass. 16 novembre 1992 n. 12263), secondo cui, ai fini dell’individuazione del soggetto importatore, occorre aver riguardo esclusivamente al soggetto che ha provveduto allo sdoganamento della merce, risultando irrilevanti le vicende negoziali anteriori, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 del DPR n. 633/1972, che assoggetta a IVA le importazioni da chiunque effettuate.

Diversamente da quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate, tale impostazione consente di garantire il rispetto del principio di neutralità dell’imposta, assicurando, nel contempo, uno “snellimento” degli adempimenti.

Occorre, infine, ricordare che il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto al soggetto passivo qualora i costi sostenuti presentino un nesso diretto e immediato con l’insieme delle sue attività economiche (cfr. Corte di giustizia cause C-187/14 e C-132/16).

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