Criterio di calcolo del pro rata derogabile se giustificato
Secondo la Cassazione, l’onere della prova spetta a chi deroga dal criterio del volume d’affari
Con l’ordinanza n. 5892, depositata il 16 marzo scorso, la Cassazione ha affrontato il tema della corretta determinazione del pro rata nel caso di acquisti promiscui, riferibili sia all’attività imponibile, sia all’attività esente IVA.
In linea generale, come già indicato nella sentenza n. 32326/2024, il criterio ordinario di calcolo del pro rata si fonda sul volume d’affari delle operazioni effettuate nel periodo d’imposta.
Secondo la Cassazione è possibile adottare un criterio diverso “al fine di raggiungere un risultato più preciso in termini di detrazione” poiché le disposizioni in materia di IVA definiscono il metodo del volume d’affari come quello ordinario, ma non stabiliscono che esso non possa essere derogato.
Spetta al soggetto passivo l’onere di provare che l’applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra le attività imponibili e quelle esenti.
Allo stesso modo, se il criterio derogatorio di calcolo del pro rata è adottato dagli Uffici, sono questi ultimi a dover dimostrare la maggior precisione del metodo proposto rispetto a quello normativamente indicato.
Nel caso esaminato nell’ordinanza n. 5892/2026, un soggetto passivo IVA, con riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili, impiegati sia per l’attività imponibile sia per quella esente, aveva utilizzato l’ordinario metodo di calcolo dell’IVA detraibile, ossia il criterio del c.d. pro rata “generale” previsto dall’art. 19-bis comma 1 del DPR 633/72.
Ai sensi della disposizione appena citata, in via ordinaria, la percentuale di detrazione con il metodo del pro rata si determina “in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo”.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato il criterio di ripartizione dei costi promiscui utilizzato dal soggetto passivo, evidenziando l’opportunità di utilizzare un metodo diverso rispetto a quello del volume d’affari. Il diverso criterio, seppur non emerga in modo del tutto chiaro dai fatti di causa, sembrava determinato sulla base degli interessi attivi maturati dal soggetto passivo, per ciascuna attività.
La Cassazione provvede, tuttavia, a censurare l’operato dell’Amministrazione non essendo state indicate le ragioni per le quali il metodo di calcolo del pro rata basato sugli interessi attivi contabilizzati, prescelto dall’Ufficio, avrebbe dovuto costituire un parametro idoneo a determinare in maniera oggettiva la quota di utilizzo dei beni e servizi dai quali si sarebbero originati i costi sostenuti dal soggetto passivo.
Nel caso di specie, veniva esercitata un’attività di leasing, la quale non è paragonabile a un’attività meramente finanziaria, sia nel caso del leasing traslativo (laddove i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto), sia nel caso del leasing di godimento (laddove il canone pattuito ha comunque natura di corrispettivo per l’uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest’ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso).
La Suprema Corte non ritiene, dunque, legittimo il rilievo dell’Agenzia delle Entrate, con il quale si è provveduto a scindere i canoni di leasing tra la parte finanziaria e quella non finanziaria, imputando i costi promiscui esclusivamente ai corrispettivi derivanti dalla parte finanziaria (vale a dire con riferimento agli interessi attivi maturati). Secondo la Corte, un tale metodo di calcolo del pro rata è un’operazione “del tutto arbitraria”, se non vengono motivate nel dettaglio le ragioni per cui il criterio adoperato sarebbe maggiormente preciso rispetto a quello del complessivo volume d’affari.
Le questioni relative alla possibilità di rideterminare il calcolo del pro rata sono, comunque, destinate a cessare, quanto meno per il futuro, con l’implementazione della legge delega di riforma fiscale.
L’art. 7 lett. d) n. 2 della L. 111/2023 attribuisce, infatti, al Governo l’obiettivo di rivedere la disciplina della detrazione IVA e, al fine di rendere tale diritto “più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta”.
In particolare, il legislatore delegato dovrebbe prevedere la facoltà di applicare il criterio del pro rata “ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto”. Sostanzialmente, si tratterebbe di limitare l’applicazione del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo, ferma restando la possibilità per il soggetto passivo di adottare il pro rata generale qualora più agevole nel calcolo dell’IVA dovuta (si veda la Relazione illustrativa alla L. 111/2023).
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