Prova delle cessioni intracomunitarie con elementi oggettivi
Con l’ordinanza n. 8726/2026, la Cassazione ha confermato l’applicazione del regime di non imponibilità IVA da parte di un soggetto passivo nazionale che cedeva beni in ambito intracomunitario, essendo stato riconosciuto il set documentale proposto dal cedente.
In particolare, nell’ordinanza in parola, viene fatta applicazione della presunzione di cessione prevista dall’art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011. Tale disposizione può essere fatta valere solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti. Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi Ue conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria.
Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla disposizione unionale ai fini di far valere la presunzione, con altri elementi oggettivi di prova, che l’operazione sia realmente avvenuta (come indicato anche nel § 5.3.3. delle Note esplicative alla riforma IVA dei “quick fixes”). L’articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA (§ 5.3.2 delle citate Note esplicative).
La Cassazione ritiene, pertanto, sufficiente, in sede di giudizio, una prova fondata su documentazione non derivante da P.A., ma “anche da soggetti privati”: qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita “con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro” (Cass. n. 25587/2021).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha rispettato i principi giurisprudenziali, avendo ritenuto idoneo a comprovare l’uscita del bene dal territorio nazionale e l’ingresso in quello di un altro Stato membro Ue, ai fini del regime di non imponibilità IVA, un set documentale formato dai CMR, sottoscritti sia dai trasportatori che dai destinatari delle merci oppure sottoscritti soltanto dai trasportatori, nonché dalle fatture di vendita, dalle note di accredito dei bonifici effettuati dai cessionari e dalle attestazioni di avvenuto ricevimento delle merci rilasciate da taluni cessionari.
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