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IL CASO DEL GIORNO

Verifica incisiva del tribunale per la tutela dei creditori nel concordato semplificato

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 29 aprile 2026

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Nell’ambito del concordato semplificato, al tribunale è riservata la valutazione della ritualità della proposta che, oltre alla verifica delle condizioni di cui all’art. 25-sexies comma 1 del DLgs. 14/2019, impone anche l’accertamento che la stessa rientri nello schema prefigurato dal legislatore.

In altri termini, è necessario che la proposta rispetti la natura unicamente liquidatoria del concordato semplificato, ossia preveda la liquidazione del patrimonio del debitore.
Ne consegue che è da ritenersi inammissibile ogni ipotesi di continuità, anche intermedia e temporanea dell’attività aziendale, sebbene questa possa essere funzionale ad una successiva e più proficua liquidazione dell’attivo (per esempio prosecuzione temporanea dell’attività per il completamento di immobili in costruzione).

La ratio è da rintracciare, innanzitutto, nell’incompatibilità della prosecuzione temporanea dell’attività di impresa con il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; inoltre, la continuità aziendale (con l’implicito rischio imprenditoriale) porrebbe la necessità di un’approvazione da parte dei creditori che, nell’ambito del concordato semplificato, è esclusa.
In tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Roma con decreto del 3 dicembre 2025.

La verifica della ritualità, tuttavia, non assorbe gli accertamenti richiesti al tribunale ai fini dell’omologa del concordato, ai sensi dell’art. 25-sexies comma 5 del DLgs. 14/2019.
In tal senso, è necessario, innanzitutto, che sia verificata la regolarità del contraddittorio e, dunque, che il debitore abbia correttamente provveduto alla comunicazione di cui al comma 4 del citato art. 25-sexies.

A tal fine, nel caso in cui la notifica ai creditori nei modi ordinari risulti particolarmente gravosa e difficile (per esempio numero rilevante dei destinatari), può procedersi anche mediante pubblici proclami, nelle forme di cui all’art. 150 commi 3 e 4 c.p.c. (Trib. Pescara 20 febbraio 2026).

Diversamente, l’eventuale impossibilità di identificare in maniera puntuale il ceto creditorio (a cui notificare la proposta) determina un vizio insanabile della domanda di concordato che, pertanto, è da ritenersi improcedibile (Trib. Sondrio 19 febbraio 2026).

Il procedimento di omologa chiede anche che si accerti il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione.
Con riferimento al primo aspetto, l’eventuale impossibilità di verificare la completa e attendibile esposizione dell’attivo e del passivo indicato nella proposta è tale da non consentire una valutazione del rispetto della gradazione dei crediti, oltre che contrario al principio della buona fede (App. Roma 6 febbraio 2026).

La gradazione del passivo, inoltre, incide anche sulla verifica della fattibilità del piano, nei termini della corretta distribuzione dell’attivo posto che, nell’ambito del concordato semplificato: si applica la c.d. absolute priority rule, mentre non è ammissibile l’applicazione della diversa c.d. relative priority rule di cui all’art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019 (App. Torino 23 settembre 2025).

La verifica della fattibilità impone un intervento particolarmente incisivo del tribunale, posta l’esigenza di eterotutela dei creditori che, in ragione delle semplificazioni del concordato, non possono esprimersi sulla proposta. La fattibilità, in particolare, deve essere valutata quale non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuando ogni impossibilità di attuazione dello stesso (Trib. Bergamo 14 gennaio 2026).

In ogni caso, la proposta non deve arrecare un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero controllata), e comunque assicurare a ciascuno un’utilità (art. 25-sexies comma 5 ultimo periodo del DLgs. 14/2019).

Ciò comporta, innanzitutto, che la proposta deve indicare il valore di liquidazione che possa ottenersi nell’alternativa liquidatoria, pena la sua inammissibilità (App. Genova 23 dicembre 2025).
In secondo luogo, occorre considerare che la valutazione deve concentrarsi sull’esclusione di un trattamento peggiorativo e non nei termini di una maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

In altri termini, occorre verificare il c.d. principio di assenza di pregiudizio ossia che non vi sia danno per il creditore che ha diritto ad un trattamento non deteriore (App. Roma 9 gennaio 2026).
In tal senso, è da ritenersi legittima l’estensione della valutazione anche con riferimento alla situazione economica e patrimoniale dei soci, se a questi si estende l’eventuale apertura della procedura liquidatoria (Trib. Potenza 21 ottobre 2025).
La comparazione richiede necessariamente che le componenti attive e passive indicate nel piano siano complete e attendibili (App. Roma 6 febbraio 2026).

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