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ECONOMIA & SOCIETÀ

Il proprietario del box auto ha il diritto di installare l’antenna sul lastrico solare

Il diritto all’installazione è soggettivo di natura personale e deriva dall’art. 21 Cost.

/ Maurizio TARANTINO

Mercoledì, 15 aprile 2026

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In tema di comunicazioni elettroniche, l’art. 52 comma 2 del DLgs. 259/2003 stabilisce che il “proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Inoltre, come precisato dall’art. 209 comma 1 del medesimo DLgs. 259/2003, i “proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali”.

Alla luce della citata normativa, il diritto all’installazione dell’antenna viene qualificato come diritto soggettivo di natura personale, che trova la sua fonte nella primaria libertà all’informazione, costituzionalmente garantita, che non incontra, nei rapporti tra privati, altri limiti se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri, ovvero di non pregiudicare il diritto di proprietà del singolo condomino (nel caso di installazione su proprietà esclusiva di quest’ultimo), o il diritto all’uso del bene comune da parte degli altri condomini (nel caso di installazione su parte dell’edificio); (Cass. 6 novembre 1985 n. 5399). Si tratta di un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto autorizzato, che si impone sugli altri condomini tenuti ex lege a rispettarlo, con l’unico limite di non mutare la destinazione d’uso delle parti comuni ove appoggino gli apparati, di non arrecare danno alle medesime parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini e di non impedire il pari uso delle parti comuni agli altri condomini (Trib. Foggia 24 gennaio 2025 n. 170).

Ai princìpi innanzi esposti si è uniformata la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 106 del 26 gennaio 2026.
Nella vicenda in commento, il proprietario di un box auto all’interno dell’edificio condominiale era impossibilitato ad utilizzare spazi propri o condominiali per la collocazione di antenne di ricezione di servizi radiotelevisivi e, pertanto, intendeva installare la predetta antenna sul lastrico solare ad uso comune. Per l’installazione dell’antenna TV sul lastrico solare, posto che l’immobile non aveva un accesso “diretto” al predetto lastrico, egli necessitava di accedere alle unità immobiliari di un altro condomino, che si era opposto.

La vicenda era giunta in Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto del condomino di apporre l’antenna TV e il conseguente dovere dell’altro condomino (convenuto) di non ostacolare tale attività ed anzi di permettere il passaggio nelle sue proprietà in modo da poter raggiungere il lastrico solare.

L’altro proprietario impugnava la sentenza in appello, eccependo che il lastrico solare era di sua esclusiva proprietà, in quanto era il frutto della trasformazione del sottotetto di pertinenza della sua unità immobiliare, che lui aveva realizzato “a sua esclusiva cura e spese”, sostituendo “il vetusto e fatiscente tetto di copertura del suo immobile”. Oltre a ciò, l’appellante riteneva che il diritto di apporre l’antenna TV non potesse sorgere in capo ad un soggetto “non abitante” l’unità immobiliare di sua proprietà: essendo proprietario di un garage, non poteva utilizzarlo come dimora, non avendo le caratteristiche e i requisiti oggettivi propri delle unità abitative.

Nel decidere, la Corte d’Appello, in primo luogo ha rilevato che la proprietà esclusiva del sottotetto non era suffragata dalla esistenza di un titolo, né era emersa la sua natura pertinenziale, mancando la prova che il vano poteva assolvere all’esclusiva funzione di isolare i vani dell’alloggio ad esso sottostanti. Pertanto, in assenza di tali prove, doveva ritenersi la natura condominiale del sottotetto in questione, poi trasformato in lastrico solare comune alle parti in causa ai sensi dell’art. 1117 c.c.

Quanto all’altra questione, il giudice afferma che il proprietario del box auto ha un vero e proprio diritto legittimo all’installazione dell’impianto sulla proprietà esclusiva altrui, derivante dall’art. 21 Cost.; di talché, nei casi in cui quest’ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni, vi è l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari (artt. 52 e 209 del DLgs. 259/2003).
Nel caso in esame, il CTU confermava che non esistevano spazi condominiali o altre pertinenze di proprietà dell’attore adatte ad installare l’antenna, sicché, non vi erano alternative alla sua installazione sul lastrico solare.

Infine, la circostanza per cui si trattava di un immobile con categoria catastale C/6 (garage o posti auto) non risulta ostativa al diritto di installazione dell’antenna, “esulando tale aspetto dai limiti oltre i quali tale diritto non è consentito”. Per le ragioni esposte, il giudice ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato il diritto all’installazione dell’antenna sul lastrico solare comune.

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