ACCEDI
Giovedì, 16 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Non superato il modello del «doppio binario» per gli abusi di mercato

Assonime commenta gli aspetti positivi e le criticità dello schema di DLgs. di riordino del sistema sanzionatorio del TUF

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 16 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Assonime ha pubblicato ieri una nota indirizzata alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati con riferimento alla consultazione sullo schema di decreto legislativo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo unico della finanza (DLgs. 58/98).

Si ricorda che l’art. 19-bis della legge delega 21/2024 ha attribuito al Governo, tra gli altri, il compito di individuare, selezionare, determinare e coordinare le condotte illecite e i relativi trattamenti sanzionatori, anche in funzione della loro rilevanza e dell’eventuale reiterazione, nonché di distinguere l’ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività (si veda “Via libera preliminare al decreto sul riordino del sistema sanzionatorio del TUF” del 27 febbraio scorso).

Il provvedimento – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso – è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.

Secondo Assonime, tuttavia, lo schema di decreto legislativo si limita a dare un’attuazione solo parziale ai criteri espressi dalla delega, senza incidere in modo sistematico sui profili più critici.

Una criticità centrale riguarda la disciplina degli abusi di mercato, ancora fondata sul cosiddetto doppio binario penale e amministrativo. L’attuale assetto consente che il medesimo fatto sia perseguito parallelamente davanti al giudice penale e alla Consob, con duplicazione di procedimenti e sanzioni, incertezza sugli esiti complessivi e possibili tensioni rispetto al principio del ne bis in idem. Assonime ritiene che la delega offrisse l’occasione per superare questo modello, distinguendo in modo più netto le fattispecie in base al grado di offensività e costruendo un sistema più razionale ed efficiente. La mancata attuazione di questo criterio rappresenta uno dei limiti più rilevanti dello schema di decreto.

D’altra parte, vengono ritenuti apprezzabili alcune disposizioni che, in linea con i principi della delega, mirano a favorire un regime sanzionatorio più graduato in relazione alla concreta gravità e offensività delle condotte, nonché a promuovere un più ampio ricorso a sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie.

Nuovo istituto di applicazione della sanzione concordata

In particolare, sono da valutare positivamente l’introduzione del principio di rilevanza della violazione, che può orientare l’azione delle Autorità verso le sole condotte realmente significative, evitando procedimenti per fatti marginali; l’estensione di strumenti sanzionatori alternativi alle pene pecuniarie, in una logica di maggiore proporzionalità e razionalizzazione del sistema; il riordino e alla razionalizzazione degli strumenti alternativi alle pene pecuniarie; l’introduzione del nuovo istituto di applicazione della sanzione concordata (settlement); la previsione di un principio di rilevanza delle sanzioni che consente alla Consob di non avviare il procedimento sanzionatorio per questioni non rilevante entità, nonché le maggiori garanzie che assistono il procedimento stesso.

Il documento in esame, dunque, dettaglia commenti e proposte per i diversi punti dello schema di decreto ritenuti rilevanti.

TORNA SU