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Eventuale riapertura della rottamazione subordinata alle disponibilità finanziarie

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 aprile 2026

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La rottamazione-quinquies può essere fruita da chi aveva aderito alla precedente rottamazione (rottamazione-quater) solo se risultava decaduto alla data del 30 settembre 2025. Di conseguenza, i debitori che hanno pagato tardi o non hanno pagato affatto la rata scaduta a novembre 2025 o quella ancora successiva, scaduta il 28 febbraio 2026, non possono fare domanda per la rottamazione-quinquies.

Al riguardo, in risposta a un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera su eventuali iniziative volte a consentire la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater e hanno perso i benefici previsti dalla definizione agevolata prevista dalla normativa attuale, ieri la Sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha precisato che il MEF non chiude alla possibilità di una riapertura, ma specifica che ogni opzione dovrà essere valutata subordinandola alle “necessarie disponibilità finanziarie”.
“Ulteriori misure finalizzate a consentire la riapertura dei termini per i contribuenti che sono decaduti dalla definizione agevolata di cui alla cosiddetta rottamazione-quater – ha sottolineato – non potranno che essere valutate subordinatamente alle necessarie disponibilità finanziarie. Nella suddetta prospettiva potrebbe essere valutata anche l’opportunità di riammettere alla definizione agevolata in argomento i contribuenti decaduti per mancato versamento delle ultime due rate, ad esempio quella scaduta il 30 novembre 2025 e/o quella scaduta il 28 febbraio 2026”.

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