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Giovedì, 16 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Domanda per l’esonero connesso alla certificazione di parità entro fine mese

Va presentata utilizzando il modulo «SGRAVIO PAR_GEN»; per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 16 aprile 2026

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Entro il prossimo 30 aprile, i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31 dicembre 2025 dovranno presentare la domanda per poter fruire del relativo esonero contributivo previsto dall’art. 5 della L. 162/2021 (si veda “Scade il 30 aprile 2026 il termine per le istanze di esonero per la certificazione di parità” del 17 dicembre 2025).

I datori di lavoro privati che abbiano presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione non devono ripresentare la domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Ne deriva che, nel caso in cui la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento nelle precedenti campagne, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

Si ricorda che l’indicato esonero è pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite di 50.000 euro annui per ciascuna azienda da riferirsi al medesimo codice fiscale. Il beneficio, che è riparametrato su base mensile (la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 4.166,66 euro), è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

L’INPS, con il messaggio n. 3804/2025, ha comunicato l’avvio della campagna di acquisizione delle domande, precisando che le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate dagli indicati datori di lavoro telematicamente entro il termine del 30 aprile 2026. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.

Occorre utilizzare il modulo “SGRAVIO PAR_GEN” presente alla sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) del sito internet dell’Istituto. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Dopo il 30 aprile, verrà dato corso all’elaborazione massiva delle domande; al termine delle elaborazioni, l’ammontare dell’esonero fruibile sarà comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on line presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Il limite complessivo di spesa è pari a 50 milioni di euro annui (art. 6 comma 1 del DM 20 ottobre 2022). In caso di insufficienza delle risorse, l’esonero sarà riconoscibile in misura proporzionalmente ridotta per la totalità della platea dei beneficiari che abbiano presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

In sede di compilazione della domanda, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione, che deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. La retribuzione media mensile globale si riferisce infatti al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Riportando l’esempio indicato nelle circolari INPS sul punto, si chiarisce che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.

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