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FISCO

Dichiarazione doganale non sanabile ex post per l’accesso alle quote tariffarie

La modifica deve limitarsi alla correzione di errori materiali o di omissioni involontarie

/ Ettore SBANDI e Giuseppe FRIGIONE

Giovedì, 16 aprile 2026

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Le dichiarazioni doganali non possono essere oggetto di revisione per accedere a un contingente tariffario, se questo non è stato dichiarato all’atto dell’importazione, quando altra aliquota preferenziale è stata invece applicata in fase di arrivo dei beni. Con questo rigoroso principio, che tuttavia reca delle eccezioni o, per lo meno, distinzioni di carattere operativo, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato nella causa T-177/25, affermando una linea di indirizzo di grande impatto per la prassi doganale, negando che l’istituto della modifica della dichiarazione in dogana previsto dall’art. 173 § 3 del regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione o CDU) possa consentire a un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta.

A valle della sentenza, il 26 marzo 2026, anche l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – con un intervento piuttosto peculiare, ma evidentemente dimostrativo del forte impatto della decisione – ha pubblicato un avviso ufficiale che richiama e ribadisce il principio espresso dal Tribunale, sottolineando come non sia più possibile sanare ex post la mancata richiesta di quota tramite la procedura di modifica della dichiarazione doganale. L’avviso, come detto non frequente per questa tipologia di tematiche, rappresenta un chiaro segnale agli operatori circa la necessità di massima attenzione nella compilazione delle dichiarazioni, fin dal momento di presentazione della merce in dogana, in un contesto, come quello dei contingenti tariffari, estremamente delicato per via dell’elevato gravame daziario, da un lato, e della complessità e costante evoluzione della materia, dall’altro.

Per comprendere la portata della decisione, è utile ripercorrere il caso che ha dato origine al rinvio pregiudiziale. Il regolamento Ue 13 settembre 2017 n. 1566 aveva introdotto una quota tariffaria a dazio zero per il miele naturale originario dell’Ucraina. Tuttavia, a causa di un disallineamento tecnico, il sistema TARIC e il sistema nazionale polacco (ISZTAR) non consentivano, in quella data (1° ottobre 2017), la presentazione di dichiarazioni doganali che richiedessero l’applicazione della quota e l’aliquota preferenziale pari a 0. Il sistema è stato aggiornato il giorno successivo (2 ottobre). In questo contesto, alcuni operatori hanno presentato il 1° ottobre dichiarazioni con aliquota erga omnes (17,3%), per poi chiedere successivamente la modifica ex art. 173 § 3 del CDU, inserendo la richiesta di quota e ottenendo così il beneficio della tariffa agevolata. Altri, come l’appellante, hanno atteso il 2 ottobre per presentare una dichiarazione corretta, trovando però la quota già esaurita.

Il giudice nazionale, con il rinvio pregiudiziale, aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa prassi, chiedendo al Tribunale se fosse lecito utilizzare la procedura di modifica per aggiungere ex novo la richiesta di quota e sostituire l’aliquota erga omnes con quella preferenziale, nonché quale fosse la data rilevante per l’ordine cronologico (“first-come, first-served”) e se potessero configurarsi “circostanze speciali” ai sensi dell’art. 120 § 1 del CDU a favore di chi aveva presentato la prima dichiarazione utile e corretta, ma si era visto negare la quota. Il giudice del rinvio aveva evidenziato il rischio di violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, poiché la prassi favoriva chi presentava dichiarazioni incomplete o errate con l’intento di correggerle successivamente, penalizzando chi agiva in modo trasparente.

Il Tribunale, con la sentenza T-177/25, ha dunque escluso la possibilità di utilizzare la procedura di modifica a posteriori per introdurre elementi sostanziali (come la richiesta di quota) che cambiano radicalmente il trattamento daziario originario. L’emendamento ex art. 173 § 3 del CDU, secondo il giudice, deve limitarsi alla correzione di errori materiali o di omissioni involontarie, non a modifiche di strategia dichiarativa. In questo modo, si rafforza il principio secondo cui la dichiarazione doganale deve riflettere sin dall’origine la volontà dell’operatore, senza possibilità di modifiche sostanziali postume.

Dunque, non sarà più possibile “sanare” ex post la mancata richiesta di quota, e la procedura di modifica ex art. 173 § 3 del CDU non potrà essere utilizzata in modo opportunistico, a scapito di chi agisce correttamente. Questa posizione ha un impatto rilevante sulla prassi doganale: gli operatori sono chiamati a monitorare con attenzione l’aggiornamento dei sistemi e, in caso di impossibilità tecnica, a valutare tempestivamente le possibili azioni, come ad esempio la presentazione di istanze di remissione ex art. 120 del CDU in presenza di circostanze speciali.

Resta aperto il tema della tutela degli operatori che, per cause tecniche non imputabili a loro, non hanno potuto presentare tempestivamente una dichiarazione corretta. In questi casi, la valutazione della sussistenza di “circostanze speciali” ai sensi dell’art. 120 del CDU potrebbe costituire l’ultima ipotesi di tutela, ma solo in presenza di elementi oggettivi e documentabili.

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