Inammissibile l’appello del fallito se il curatore non vuole impugnare
La legittimazione per inerzia del curatore vale solo per il ricorso introduttivo
La Cassazione, con la pronuncia n. 10212/2026, ha ribadito il principio secondo cui, dopo il fallimento, il fallito non può sostituirsi al curatore nel contenzioso tributario, salvo che il curatore non impugni affatto l’atto.
Fuori da questa ipotesi, il fallito non ha spazio per intervenire.
Il principio, tuttavia, richiede una precisazione: se il curatore non impugna, il fallito può agire; diversamente, quando il giudizio sia stato già instaurato, le successive scelte processuali – inclusa la decisione di non proporre appello – restano di esclusiva competenza del curatore.
Nel caso concreto, tutto nasce da un accertamento notificato a una società a responsabilità limitata.
La società propone ricorso, ma nelle more del giudizio viene dichiarata fallita dal tribunale.
Da quel momento la gestione del contenzioso passa al curatore fallimentare. La società, tramite il precedente rappresentante legale, cerca comunque di proseguire il giudizio, ma il curatore non impugna e, secondo quanto emerge, non interviene attivamente per coltivare la difesa, ritenendo non utile l’azione per la massa dei creditori.
Il giudice di primo grado prende atto del fallimento e arriva a dichiarare l’estinzione del giudizio. In appello, però, la Corte tributaria regionale cambia prospettiva: ritiene che, se il curatore non ha agito, il fallito possa ancora impugnare e rimette la causa al primo grado per consentire la prosecuzione del processo.
La Corte di Cassazione. però, riforma la sentenza e stabilisce che, dopo il fallimento, la gestione del contenzioso fiscale passa al curatore. È lui che decide se impugnare un accertamento o una sentenza. Il fallito resta fuori, anche se non condivide la scelta.
Il punto centrale del sistema è la concentrazione delle decisioni nella procedura fallimentare. Un solo soggetto rappresenta la massa dei creditori e gestisce le azioni giudiziarie. Questo serve a evitare iniziative parallele e decisioni contrastanti sullo stesso atto.
Il problema nasce nei casi concreti.
Non sempre è facile distinguere tra vera inerzia del curatore e semplice scelta di non impugnare. Se il curatore esamina la posizione e decide di non proseguire il contenzioso, questa decisione produce effetti definitivi anche nei confronti del fallito.
Se invece valuta il caso, anche decidendo di non impugnare, la possibilità di agire personalmente si chiude.
Questa affermazione va però distinta a seconda della fase processuale: il fallito può agire se il curatore omette del tutto l’impugnazione dell’atto; non può invece intervenire per sostituirsi al curatore nelle fasi successive del giudizio già instaurato, come nel caso della mancata proposizione dell’appello.
Ed è proprio qui il punto delicato: nella pratica, la mancata impugnazione può derivare da valutazioni di opportunità, ma anche da una conoscenza incompleta della posizione fiscale o da scelte gestionali rapide. Tuttavia, una volta qualificata come “decisione del curatore”, non è più possibile metterla in discussione.
Resta quindi centrale distinguere tra inerzia iniziale e gestione del giudizio già avviato: solo nella prima ipotesi il fallito può ancora attivarsi autonomamente.
Più incerto è invece il caso in cui il fallimento intervenga nel primo grado e il curatore non provveda alla riassunzione, profilo che la giurisprudenza affronta in modo meno lineare rispetto alle ipotesi di impugnazione e appello.
Il sistema, così costruito, privilegia la gestione unitaria del fallimento ed evita che fallito e curatore possano attivare iniziative separate sullo stesso atto fiscale. Questo garantisce ordine e coerenza, ma comporta anche un effetto importante: il fallito perde ogni possibilità di difesa autonoma, anche quando l’accertamento fiscale continua a produrre effetti su di lui.
La Cassazione si mantiene dentro questo schema e lo conferma senza aperture.
Resta però un aspetto pratico rilevante: la distinzione tra mancata impugnazione iniziale e scelte successive del curatore non è sempre facile da individuare nella pratica. E da essa dipende, in concreto, la possibilità per il fallito di difendersi.
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