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Mercoledì, 29 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Irrilevante la durata del rapporto ai fini dell’esclusione dello sgravio contributivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 aprile 2026

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Con l’ordinanza n. 11315/2026, in materia di sgravi contributivi, la Corte di Cassazione ha fornito la corretta interpretazione della norma con cui è stato riconosciuto un esonero contributivo in riferimento alle nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2015.
La norma di riferimento è l’art. 1 comma 118 della L. 190/2014 (legge di bilancio 2015); la pronuncia riguarda in particolare la parte della disposizione in cui viene espressamente escluso il beneficio per quanto concerne le assunzioni di lavoratori occupati a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti, presso qualsiasi datore di lavoro.

I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno chiarito che risulta ostativa rispetto al godimento dello sgravio contributivo l’assunzione a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, non rilevando, invece, la durata del rapporto lavorativo.

Pertanto, l’esonero non è dovuto in riferimento alle assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, a meno che il datore di lavoro che invochi il beneficio dimostri la diversa natura dell’assunzione, quindi che il lavoratore, nei sei mesi precedenti, sia stato occupato in forza di un’assunzione non a tempo indeterminato. Viene, infatti, ribadito il principio per cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, è l’impresa che vanti il diritto al beneficio che è tenuta a provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta applicabile.

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