Inammissibile il concordato minore se il piano è assente o carente
L’OCC non rappresenta in giudizio il debitore anche se deposita il ricorso
Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), con il documento di ricerca pubblicato ieri, sono intervenuti sul tema del concordato minore allo scopo di evidenziarne le principali caratteristiche, anche alla luce delle modifiche introdotte con il DLgs. 136/2024.
Il documento, in particolare, affronta il tema dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso allo strumento, oltre che dell’iter procedurale dalla presentazione della domanda, all’apertura della procedura, sino all’omologa e all’esecuzione del concordato. Sono altresì evidenziate le modifiche apportate dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto “Correttivo-ter”) e i principali orientamenti giurisprudenziali; un ampio approfondimento è dedicato, poi, alla costruzione e alla predisposizione della proposta e del piano.
Con l’accesso al concordato minore, il debitore può proporre la soddisfazione dei propri creditori, anche parziale e attraverso qualsiasi forma. Ciò implica, come precisato, che la proposta si lega, innanzitutto, alle caratteristiche del debitore (imprenditore o professionista) che può scegliere tra la possibilità di proporre una dilazione del debito, la remissione parziale oppure la possibilità di una moratoria con esdebitazione parziale.
Spetta sempre al debitore stabilire sia le modalità sia i tempi della proposta, nonché l’eventuale suddivisione in classi dei creditori.
In merito, fatta eccezione per l’obbligo limitato ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74 comma 3 del DLgs. 14/2019), la scelta è discrezionale; il criterio a cui il debitore potrà affidarsi è quello della costituzione in classi per “posizione giuridica” (ad es. prededucibili, privilegiati, chirografari) ovvero per “interessi economici omogenei” (ad es. causa o entità del credito).
La domanda per l’accesso al concordato minore è presentata dal debitore tramite l’OCC costituito nel circondario del tribunale competente ex art. 27 del DLgs. 14/2019.
Il documento precisa che l’attività prestata dall’OCC è da intendersi di supporto ma in nessun caso questi assume le vesti di rappresentante del debitore. Quest’ultimo, infatti, è tenuto ad avvalersi del patrocinio di un procuratore legale, unico soggetto legittimato al deposito telematico del ricorso.
Anche quando si oneri l’OCC del deposito, tale attività è comunque da intendersi quale prestazione di supporto e non come una vera e propria rappresentanza in giudizio.
Nel corredo documentale del ricorso per l’accesso al concordato minore vi rientra il piano; si tratta di un documento indispensabile la cui assenza o le cui carenze sono tali da comportare l’inammissibilità della proposta.
Al debitore è consentito presentare un piano di concordato minore in continuità (diretta e/o indiretta) ovvero liquidatorio. In questa seconda ipotesi, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del DLgs. 14/2019, la proposta deve prevedere l’apporto di risorse che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Il documento di ricerca offre diversi modelli di proposta e di piano, prestando attenzione anche al tema dell’impresa agricola.
Ferma la necessità di adattamento al caso concreto, il modello richiama la necessità di alcuni elementi indefettibili, che possono essere suddivisi in quattro parti ideali. Nella parte introduttiva è resa l’indicazione del tribunale, del ricorrente, dell’OCC e della documentazione prodotta.
Segue una seconda parte dedicata alla sussistenza dei presupposti di accesso, alle cause del sovraindebitamento, alla diligenza prestata dal debitore e ai costi della procedura.
Una terza parte, centrale, contiene il piano: l’indicazione dell’attivo e del fabbisogno (passivo) concordatario, le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione.
L’ultima parte è dedicata alla descrizione e alla quantificazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Per la parte inerente al piano, è offerta un’approfondita appendice inerente al dettaglio di taluni ulteriori aspetti: la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, la strategia di risanamento, il business plan, le ragioni e la convenienza della (eventuale) continuità, la sostenibilità del piano stesso.
Ovviamente ove il debitore abbia optato per un concordato liquidatorio, il piano dovrà contenere anche l’indicazione della finanza “incrementale”.
Spazio è dedicato anche alla figura del commissario giudiziale eventualmente nominato ex art. 78 comma 2 del DLgs. 14/2019, che si sostituisce all’OCC. In merito, qualche perplessità scaturisce dai maggiori costi di procedura che ne conseguono, in controtendenza rispetto alla generale esigenza di contenere i costi.
Inoltre, non sembra esservi nessuna indicazione in merito al possibile coordinamento tra le due figure.
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