CISOA anche a favore dei lavoratori del settore della pesca
La L. 70/2026 introduce poi un’agevolazione contributiva al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
Con la L. 70/2026, recante disposizioni per la valorizzazione della “risorsa mare”, sono state introdotte anche due di misure a sostegno dei lavoratori marittimi, finalizzate a favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione nonché l’accesso ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La prima misura è regolata all’art. 30 della legge in questione e prevede il riconoscimento di un’agevolazione contributiva al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato già previsto per tale settore.
Nel dettaglio, si tratta di uno sgravio contributivo che trova applicazione con riferimento alle imprese che decidono di imbarcare sulle loro unità da pesca lavoratori che hanno prestato attività lavorativa in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all’art. 20 del regolamento (Ue) 2021/1139.
Lo sgravio contributivo interessa i citati lavoratori marittimi nel limite di spesa massimo di 1,54 milioni di euro per il biennio 2026/2027 ed è riconosciuto in misura pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per 24 mesi in virtù del pertinente regime assicurativo.
Per quanto riguarda le condizionalità, la norma in esame stabilisce che il beneficio sia concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro:
- per almeno 90 giorni, anche non consecutivi;
- nel corso dei 24 mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno.
Inoltre, come ulteriore condizione si richiede che il nuovo imbarco avvenga entro 3 mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l’imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’art. 343 del RD 327/42 (Codice della navigazione).
La seconda misura in esame è contenuta al successivo art. 31 della L. 70/2026 e riguarda specifiche disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.
In particolare, ci si riferisce al possibile riconoscimento della prestazione di CISOA anche a favore dei lavoratori del settore della pesca, come previsto dall’art. 8 comma 4 della L. 457/72 (così come integrato dall’art. 1 comma 217 della L. 234/2021).
Tale ultima norma, lo ricordiamo, riconosce ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, che sono sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la possibilità di accedere a un trattamento sostitutivo della retribuzione, ossia la CISOA, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dell’80% della retribuzione. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di 90 giorni nell’anno.
Ciò premesso, il comma 4 del citato art. 8 ha stabilito che, con decorrenza dall’anno 2022, il predetto trattamento sostitutivo della retribuzione è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca ex L. 250/58, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (cfr. circ. INPS nn. 18/2022 e 76/2022).
Tuttavia, l’attuale assetto normativo non prevede specifiche causali per il settore pesca, in quanto l’intervento dell’ammortizzatore sociale è previsto nelle seguenti ipotesi di sospensione dell’attività:
- intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (avversità atmosferiche, fenomeni infettivi, attacchi parassitari, perdita del prodotto, siccità, stasi stagionale, mancanza involontaria di materie prime);
- esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupano almeno 6 lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupano 4 con contratto a tempo indeterminato, e nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080;
- eccezionali calamità o avversità atmosferiche, come il caldo eccessivo.
In tal senso, l’art. 31 della L. 70/2026 richiede quindi che con un apposito decreto interministeriale siano definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le causali di intervento dell’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni.
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