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LAVORO & PREVIDENZA

Ticket licenziamento non dovuto per i detenuti se il rapporto cessa per eventi esterni

In caso di cessazione non riconducibile alla disponibilità delle parti, l’applicazione del ticket non è coerente con la ratio dell’istituto

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 21 maggio 2026

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L’INPS, con la circ. n. 59 di ieri, 20 maggio 2026, ha fornito chiarimenti sulla debenza del c.d. ticket licenziamento nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria unitamente alle istruzioni operative per la compilazione dei relativi flussi UniEmens.

A tal proposito si ricorda che il ticket licenziamento, ai sensi del comma 31 dell’art. 2 della L. 92/2012, deve essere versato dai datori di lavoro nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI ed è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Con la circ. INPS n. 4/2026 è stata indicata la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI per il 2026, che è pari a 1.456,72 euro, nonché l’importo massimo mensile di detta indennità, che non può superare 1.584,70 euro. Quindi, per il 2026, la misura del ticket licenziamento è pari a 649,73 euro per ogni anno di anzianità lavorativa del lavoratore (si veda “Sale l’importo del ticket licenziamento” del 2 febbraio 2026).

Con la circolare di ieri, l’Istituto ha chiarito che, ai fini della debenza del ticket licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria, il riconoscimento della NASpI non implica un’automatica assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario.
Ai fini della debenza del ticket licenziamento, infatti, seppur in presenza di una condizione di disoccupazione involontaria, bisogna effettuare un’opportuna distinzione tra i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a cause rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro e i casi in cui l’interruzione del rapporto sia invece riconducibile a eventi esterni, fuori dalla sfera di disponibilità delle parti, ciò alla luce della ratio dell’istituto, il quale è diretto a scoraggiare le cessazioni dei rapporti di lavoro determinate da iniziative datoriali.

Secondo l’INPS, il ticket licenziamento non è dovuto nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto derivi da eventi esterni e non sia pertanto riconducibile alla disponibilità delle parti, come ad esempio avviene in caso di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario.

L’Istituto precisa tuttavia che in caso di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, così come in caso di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario, il datore di lavoro deve verificare “di volta in volta e in concreto” la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato, con il lavoratore ex detenuto all’esterno dell’istituto penitenziario, nella prima ipotesi, o con il lavoratore detenuto presso l’istituto penitenziario di destinazione, nella seconda. Qualora risulti accertata e comprovata l’impossibilità della prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro non è idonea a determinare l’obbligo di versamento del ticket licenziamento e nel flusso UniEmens i datori dovranno utilizzare – all’interno dell’elemento “TipoCessazione” di “Cessazione” – il codice “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - no ticket licenziamento”.

Se, per contro, risulti possibile la prosecuzione, i datori di lavoro che intendano in ogni caso recedere dal rapporto di lavoro sono tenuti al versamento del contributo e devono utilizzare il codice tipo cessazione di nuova istituzione “2F” avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - SI ticket licenziamento”.

In ogni caso, l’Istituto procederà a tutte le opportune e necessarie verifiche di natura sia amministrativa sia ispettiva in ordine a quanto dichiarato dal datore di lavoro tramite i flussi UniEmens.

Per l’ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno, il codice da valorizzare è invece “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario - legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”.

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