Assegno di inclusione senza DSU a chi ha il permesso di soggiorno per «casi speciali»
Il periodo di fruizione dell’Adi non può eccedere la durata di tale permesso di soggiorno, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di erogazione
Con la circolare n. 58 di ieri, 20 maggio 2026, l’INPS ha fornito istruzioni operative circa le modalità di accesso all’assegno di inclusione (Adi) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter del DLgs. 286/98 (TUI).
Con l’occasione, l’istituto ha ricordato che, dopo le modifiche introdotte con il DL 145/2024 e con il DL 146/2025, possono accedere all’Adi anche i titolari dei permessi di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli artt. 18, 18-bis e 18-ter del TUI, vale a dire, rispettivamente, i permessi rilasciati per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica e per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per tali soggetti non si applicano le previsioni di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) e b) del DL 48/2023.
Dopo aver riepilogato i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, nonché i requisiti reddituali e patrimoniali non richiesti per l’accesso e il mantenimento dell’Adi da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, l’INPS evidenzia che, in ragione della non applicabilità dell’art. 2 comma 2 lett. b) del DL 48/2023 relativa ai limiti riferiti al valore ISEE, al reddito familiare e al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono tenuti a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità per l’accesso all’Adi.
Ne consegue che l’eventuale presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare – e, in particolare, di quelli che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2 commi 1 e 4 del DL 48/2023, conviventi con il richiedente e presenti sul territorio italiano – deve essere autodichiarata nel modello di domanda dell’Adi. Le informazioni relative ai singoli componenti devono essere indicate nell’apposito modello per la comunicazione della composizione o della variazione del nucleo familiare, denominato “ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”.
Il citato modello può essere utilizzato, altresì, dai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” anche per comunicare i dati relativi all’eventuale contratto di locazione, ai fini dell’accesso alla c.d. “quota B“ della misura, destinata al sostegno dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione sulla base di un contratto ritualmente registrato.
Con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS evidenzia che il periodo di fruizione dell’Adi non può eccedere la durata del permesso di soggiorno per “casi speciali”, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di erogazione della misura stessa previsti dall’art. 3 comma 2 del DL 48/2023. A tal fine rileva anche il momento in cui viene presentata la domanda dell’Adi rispetto alla validità del permesso di soggiorno. A titolo esemplificativo, qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda di Adi venga presentata nell’agosto 2026, il beneficio potrà essere riconosciuto esclusivamente per il periodo residuo di validità del permesso, ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.
L’istituto precisa inoltre che, in caso di conversione del permesso di soggiorno per “casi speciali” in un’altra tipologia di permesso, la domanda dell’Adi presentata sulla base del permesso originario viene posta nello stato di “decaduta”. In tali ipotesi, il beneficiario può presentare una nuova domanda, alla quale si applica il regime ordinario previsto dal DL 48/2023, comprensivo dei requisiti di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) e b) dello stesso decreto.
Con riferimento alla presentazione dell’istanza diretta al conseguimento della misura, l’INPS sottolinea che valgono le ordinarie indicazioni previste per l’accesso all’Adi: le domande possono essere presentate direttamente dagli interessati accedendo al sito istituzionale (www.inps.it) con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell’apposita sezione dedicata all’Adi, ovvero per il tramite degli istituti di patronato o dei Centri di assistenza fiscale (CAF).
Da ultimo, l’istituto spiega che ai titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali” si applicano le previsioni degli artt. 4 e 5 del DL 48/2023 e dell’art. 4 del DM 154/2023, con riferimento all’obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per i’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). In tal senso, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande dell’Adi, sono tenuti a seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dal DL 48/2023, che deve tenere conto dell’eventuale inserimento in altri programmi o percorsi di inclusione e attivazione lavorativa previsti per i titolari di tali permessi.
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