Azioni della controllante trasferite con riflessi sulle perdite della controllata
Anche la cessione «indiretta» di partecipazioni può concretizzarsi nel cosiddetto «commercio di bare fiscali»
Il decreto legislativo Omnibus correttivo della riforma fiscale, stando alla bozza circolata, contiene un intervento sul regime del riporto delle perdite fiscali nell’ambito del reddito d’impresa.
In particolare, con norma di interpretazione autentica, è stabilito che l’art. 84 comma 3 del TUIR si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite “si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite”.
Pertanto, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento “indiretto” del controllo della società.
Per comprendere la portata di questa nuova disposizione, che avrà effetto anche sulle operazioni pregresse, si deve tenere presente che secondo l’art. 84 del TUIR il diritto al riporto delle perdite è precluso se, congiuntamente:
- le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi (anche a titolo temporaneo);
- viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono realizzate.
L’attuale versione della norma, introdotta dal DLgs. 192/2024, prevede anche che la limitazione al riporto si applichi alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest’ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d’imposta.
Per completezza, si ricorda che il riporto delle perdite risulta comunque consentito:
- al superamento del c.d. “test di vitalità”, ossia qualora dal Conto economico del bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- per un importo complessivamente considerato non eccedente il valore economico (o in subordine contabile) del patrimonio netto della società che riporta le perdite alla data di riferimento delle perdite stesse.
Venendo agli effetti del trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, secondo quanto era stato chiarito dalla C.M. 19 dicembre 1997 n. 320 (§ 7.3), l’acquisizione del controllo si realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in cui l’acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della partecipazione già posseduta.
Come segnalato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, l’attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alle “partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto” (e non più, come in precedenza, alla “maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto”), consente di tenere conto anche delle situazioni in cui esistano azioni a voto plurimo o maggiorato.
Si osserva che l’intervento legislativo previsto dalla bozza del decreto correttivo segue il chiarimento contenuto nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022 n. 39, che aveva già sostenuto che l’art. 84 comma 3 del TUIR si applica anche nel caso di trasferimento delle partecipazioni non della società che ha in dote le perdite, ma della sua controllante, anche indiretta.
Secondo tale intervento di prassi, nonostante “la lettera della norma non sembri attribuire rilievo al trasferimento di una partecipazione di maggioranza nel soggetto che controlla indirettamente la società che riporta le perdite, una siffatta interpretazione sarebbe contraria alla ratio ispiratrice della norma, che come emerge dalla relazione governativa al d.lgs. n. 358/97, è quella di contrastare il fenomeno del «commercio di bare fiscali», in quanto la circolazione disapprovata dal sistema potrebbe avvenire anche indirettamente attraverso la cessione della società che controlla la «bara»”.
Prendendo atto della nuova norma di interpretazione autentica (avente dunque effetto “retroattivo”), si segnala che anche la circ. Assonime 3 agosto 2016 n. 21 (§ 3.4) aveva osservato che il tenore letterale della disposizione sembra riferirsi alle partecipazioni direttamente possedute e non anche a quelle indirette.
Inoltre, sarebbe più coerente dal punto di vista sistematico considerare la norma in argomento potenzialmente oggetto di condotte abusive piuttosto che subordinare il riporto delle perdite della controllata anche a operazioni “a monte della medesima”.
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