Test sulle perdite anche se si trasferisce la maggioranza delle azioni della controllante
Le posizioni fiscali sono però riportabili se non si rivitalizza la società e non si immettono nuove attività nella medesima
Con la risposta a interpello n. 39, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della disciplina generale che esclude il riporto delle perdite in caso di modifica del controllo e del cambio di attività da parte di una società commerciale.
Ai sensi dell’art. 84 comma 3 del TUIR, è escluso il riporto delle perdite nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
- l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate viene modificata. La modifica dell’attività assume rilevanza ...