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Non richiesta la gravità della disabilità per l’esonero dal lavoro notturno

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 giugno 2026

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Con l’ordinanza della Cassazione n. 20229/2026 è stato ribadito quanto già affermato con la decisione n. 12649/2023, vale a dire che non costituisce presupposto dell’esenzione dall’obbligo di prestare il lavoro notturno la gravità della situazione di disabilità in capo al soggetto che la lavoratrice o il lavoratore abbia a proprio carico.
In applicazione della lettera c) del comma 2 dell’art. 11 del DLgs. 66/2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92. Nel caso di specie, in sede di merito, era così stato accertato il diritto del lavoratore a non svolgere lavoro notturno, in quanto coniugato con una persona in condizione di disabilità.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha confermato la correttezza di tale statuizione, essendo sufficiente, ai fini della predetta esenzione, la sussistenza di una situazione di disabilità, senza che ricorra l’ulteriore requisito della gravità. Si tratta, infatti, di un requisito aggiuntivo, non richiesto dalla norma.
Pertanto, un’interpretazione che, invece, consideri il predetto requisito della gravità come necessario ai fini dell’esenzione dal lavoro notturno si tradurrebbe, osservano i giudici, in un’indebita “interpolazione ermeneutica del testo”, nonché in un’indebita “compressione dell’area di tutela predisposta dal legislatore”.

Nella pronuncia si fa, inoltre, presente che il DLgs. 62/2024 in materia di disabilità – comunque non applicabile al caso di specie ratione temporisnon contiene una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 11 comma 2 lett. c) del DLgs. 66/2003 e non introduce, con riferimento all’esonero dal lavoro notturno, il requisito della disabilità con necessità di sostegno intensivo.

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