La cessione dei crediti per trasformazione DTA non segue le regole civilistiche
La risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 8 di ieri ha confermato che i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) non sono liberamente cedibili secondo le ordinarie regole civilistiche dell’art. 1260 c.c., ma devono sottostare alle formalità previste dall’art. 43-bis del DPR 602/73 in termini generali e dall’art. 43-ter dello stesso DPR 602/73 per i trasferimenti infragruppo.
Questo principio vale sia per le trasformazioni delle DTA effettuate secondo la disciplina generale dell’art. 2 commi 55 ss. del DL 225/2010, sia per le trasformazioni effettuate ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le norme istitutive di tali crediti d’imposta non contengono alcun richiamo all’art. 1260 c.c., né è possibile assimilare i predetti crediti a quelli per i quali la cessione in base alle ordinarie regole civilistiche è stata ammessa in via interpretativa con la risoluzione n. 15/2010 in tema di incentivi all’acquisto di auto ecologiche: in tale occasione, infatti, il credito sorgeva in capo al costruttore del veicolo elettrico a fronte di una mera anticipazione di somme effettuata per conto dello Stato ed era pertanto ammessa una sua circolazione senza vincoli particolari.
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