Giornale e gadget scontano l’IVA con la loro aliquota propria
La base imponibile della cessione del prodotto editoriale dipende dal costo del bene congiunto
Soprattutto in determinati periodi dell’anno, come l’estate o le festività natalizie e pasquali, nel settore dell’editoria è diffusa la prassi di commercializzare quotidiani, riviste e libri, insieme a beni di modico valore (teli mare, borse, ecc.), all’interno di un’unica confezione e a un prezzo omnicomprensivo. Per individuare il trattamento IVA di queste operazioni, occorre verificare, innanzitutto, se si applica il regime monofase e, in caso affermativo, porre particolare attenzione al calcolo dell’imposta dovuta per ciascuno dei beni ceduti.
L’art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevede l’applicazione di un regime speciale per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. Si tratta di un regime c.d. “monofase”, in quanto l’applicazione dell’IVA è demandata ope legis a un unico soggetto passivo (l’editore, nella generalità dei casi), che assolve l’imposta sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensivo dei valori aggiunti conseguiti dai soggetti che intervengono in tutte le fasi della produzione e distribuzione di tale bene (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014 e C.M. n. 36/550751, § 1).
A seconda della tipologia di prodotto, la determinazione dell’IVA dovuta dall’editore avviene considerando:
- il numero delle copie vendute;
- il numero delle copie consegnate o spedite diminuito, di una certa percentuale (es. 70% per i libri), a titolo di forfetizzazione della resa.
Il regime speciale riguarda, più precisamente:
- giornali quotidiani;
- periodici;
- giornali e periodici pornografici;
- cataloghi;
- libri;
- supporti integrativi, ossia i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente;
- prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (c.d. “gadget”), con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche a titolo gratuito, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione (se non sussiste questo presupposto, dunque, l’operazione sconta l’imposta con le modalità ordinarie).
Per quanto riguarda le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri, unitamente ai predetti beni diversi dai supporti integrativi, il regime monofase si applica obbligatoriamente con il criterio delle copie vendute e l’IVA si determina con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti (art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014, § 4.1.2, occorre assumere come base imponibile:
- per il “gadget”, il costo di acquisto o produzione specificamente inerente a tale bene;
- per il prodotto editoriale, la differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene congiunto.
A titolo esemplificativo, si pensi alla cessione di una confezione, comprensiva di un periodico e di un “gadget”, per un prezzo indistinto di 10 euro che include anche il costo del bene congiunto pari a 2 euro.
L’IVA si applica con il criterio delle copie vendute con l’aliquota propria di ciascuno dei beni, determinando la base imponibile, per ogni copia, in misura pari:
- a 2 euro, per il bene diverso dal prodotto editoriale;
- a 8 euro (10 - 2), per il prodotto editoriale.
Di conseguenza, l’imposta dovuta per ciascuna copia è pari:
- a 0,36 euro [(2/1,22) × 0,22], per il bene diverso dal prodotto editoriale, ipotizzando che sia soggetto all’aliquota IVA del 22%;
- a 0,31 euro [(8/1,04) × 0,04], per il prodotto editoriale (aliquota IVA 4%).
Nel caso dei giornali quotidiani e dei periodici ceduti occasionalmente (anche solo per un numero) con beni diversi dai supporti integrativi, è necessario distinguere fra (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014, § 4.1.1 e C.M. n. 328/97, § 7.2.7):
- le copie vendute senza beni diversi dai supporti integrativi, che rientrano nel criterio della forfetizzazione della resa, salvo l’esercizio dell’opzione per il criterio delle copie vendute;
- le copie vendute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, per le quali si deve obbligatoriamente determinare l’imposta, con applicazione dell’aliquota propria dei beni ceduti, in base alle copie vendute, senza che ciò comporti, però, che l’intera testata fuoriesca dall’applicazione dell’IVA con il criterio della forfetizzazione della resa.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941