False
ACCEDI
Mercoledì, 5 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Per la revoca del VIES non necessario l’accertamento definitivo sulla frode

Per la Cassazione conta il rischio frode, non la definitività degli accertamenti

/ Fabio FRONTONI

Mercoledì, 5 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con l’ordinanza n. 9775/2026, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’Agenzia delle Entrate può revocare l’autorizzazione a effettuare operazioni intra Ue anche se gli avvisi di accertamento posti a fondamento del provvedimento sono ancora oggetto di giudizio. Ciò che rileva non è la definitività delle contestazioni, ma la presenza di elementi concreti idonei a far ritenere sussistente un serio rischio di coinvolgimento in frodi IVA.

Il caso riguardava una società nei cui confronti l’Amministrazione aveva disposto la revoca dell’autorizzazione a operare nel sistema degli scambi intracomunitari sulla base di cinque avvisi di accertamento ancora pendenti. Secondo il contribuente, finché tali atti non fossero stati confermati in via definitiva dal giudice tributario, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento così incisivo.

La Cassazione respinge questa impostazione, osservando che il punto decisivo non è lo stato del contenzioso, bensì la funzione della revoca. Essa non costituisce una sanzione collegata all’accertamento definitivo di violazioni fiscali, ma uno strumento amministrativo di carattere preventivo, volto a impedire che operatori ritenuti esposti al rischio di utilizzo fraudolento del sistema intracomunitario possano continuare a effettuare operazioni nell’ambito degli scambi con altri Stati membri.

La Corte colloca inoltre il potere di revoca nel quadro della disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa. Il richiamo al Regolamento (Ue) n. 904/2010 conferma che l’esclusione di un operatore dal sistema VIES rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali gli Stati membri contrastano le frodi IVA transfrontaliere. Sul piano interno, la disciplina consente infatti all’Amministrazione di escludere dall’archivio VIES i soggetti rispetto ai quali emergano elementi tali da far ritenere concreto il rischio di un utilizzo fraudolento del sistema.

Nel caso di specie, la revoca non era fondata esclusivamente sugli avvisi di accertamento. L’Amministrazione aveva valorizzato un insieme di circostanze convergenti: rapporti commerciali con società cartiere, anomalie emerse nel corso della verifica, violazioni degli obblighi fiscali e indebita emissione di lettere d’intento. Gli avvisi costituivano quindi soltanto uno degli elementi del più ampio quadro istruttorio sulla base del quale l’Amministrazione aveva ritenuto che la società presentasse caratteristiche riconducibili al modello del missing trader.

Ricadute sulla strategia difensiva dei contribuenti

Le ricadute pratiche della decisione appaiono evidenti.
Diventa più difficile contestare la legittimità della revoca limitandosi a eccepire che gli accertamenti non sono ancora definitivi. La difesa dovrà piuttosto verificare se gli elementi raccolti dall’Amministrazione siano effettivamente idonei a sostenere il giudizio di pericolosità fiscale e se il provvedimento sia sorretto da una motivazione adeguata.

La decisione conferma dunque l’autonomia tra l’accertamento del tributo e la misura di tutela preventiva del sistema degli scambi intracomunitari, che rispondono a finalità differenti.

Resta centrale il controllo giurisdizionale sull’esercizio di questo potere. Proprio perché la revoca può incidere in modo rilevante sull’attività dell’impresa prima che le contestazioni tributarie siano definitivamente accertate, assume particolare importanza la qualità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione e la capacità della motivazione di dimostrare, con elementi specifici e verificabili, l’effettiva sussistenza del rischio di frode. È su questo terreno che, con ogni probabilità, si concentreranno le future controversie.

TORNA SU