Esclusione dal VIES in presenza di elementi di criticità e rischio
Per la revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie e, quindi, la cancellazione dal VIES (VAT information exchange system), non è richiesto che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova di un insoluto tributario nei confronti del soggetto passivo, ma occorre la presenza di “elementi rappresentativi di criticità e di rischio” relativi all’attività da quest’ultimo esercitata.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28560 di ieri, 18 ottobre 2021, esaminando il caso di una società che effettuava operazioni intracomunitarie con società polacche non iscritte al VIES e, per ciò solo, potenzialmente pregiudizievoli per l’Erario.
In tal senso, si è rilevato che la disciplina in materia e, segnatamente, il provvedimento Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010 n. 188376, al punto 2.2, prevede che l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sia “subordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente, fondata su … altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e rischio”, da un lato, evidenziando (con le parole “criticità” e “rischio”) un pregiudizio anche soltanto potenziale e, dall’altro, ponendo tali elementi in alternativa (come si evince dal termine “altri”) all’intervenuto riscontro “di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41