I badanti conviventi senza green pass devono abbandonare l’alloggio
Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state aggiornate le FAQ sui DPCM del 12 ottobre scorso.
In relazione al lavoro domestico si ribadisce che la badante sprovvista di green pass non può accedere al luogo di lavoro e si specifica che, se si tratta di badante convivente, la stessa dovrà abbandonare l’alloggio in favore della sostituta e che per la durata della sospensione del rapporto di lavoro non sono dovuti il vitto e l’alloggio né la relativa indennità sostitutiva in quanto trattasi di prestazioni di natura retributiva che è legittimo non erogare in assenza di controprestazione da parte della lavoratrice.
Si precisa, infine, che se la badante convivente e in possesso del green pass abbia contratto il COVID-19 non potrà allontanarsi dalla casa in cui vive e ivi dovrà dunque osservare la quarantena.
Dalle FAQ emerge inoltre che:
- in caso di green pass ottenuto dopo aver eseguito un tampone, è sufficiente la validità al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, potendo la certificazione scadere nel corso della giornata lavorativa senza ripercussioni negative per il lavoratore;
- devono possedere il green pass anche i lavoratori stranieri che svolgano l’attività presso aziende o pubbliche amministrazioni in Italia;
- i contratti stipulati dai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti per sostituire i lavoratori privi di green pass sono soggetti alla disciplina in materia di contratto a tempo determinato di cui agli artt. 19 e seguenti del DLgs. 81/2015.
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