Forza maggiore difficile da invocare nell’omesso versamento IVA
La Cassazione, nella sentenza n. 37593/2021, ha stabilito che integra la fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) l’amministratore di una società che si trovi ad affrontare crisi di impresa e di liquidità tutt’altro che improvvise ed eccezionali omettendo il pagamento dell’imposta come scelta aziendale tesa a finanziare l’impresa e a soddisfare i creditori privati.
Infatti, in relazione a tale fattispecie è ribadito che:
- per la sussistenza del reato non è richiesto il fine di evasione, ma il dolo generico, che è integrato a fronte della condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità;
- la focalizzazione dell’attenzione penale sul momento omissivo e la natura generica del dolo costituiscono affidabili indici rivelatori della volontà di punire l’inadempimento dell’obbligo tributario nella mera consapevolezza della sussistenza di tale obbligo, a prescindere dagli scopi perseguiti dal contribuente. Il progressivo aumento della c.d. soglia di punibilità ha ridotto, nel tempo, l’ambito applicativo del precetto penalmente sanzionato, ma non ne ha modificato la natura e la struttura;
- nei reati omissivi propri, come questo, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (assoluta impossibilità che deve essere collegata a eventi che sfuggono al dominio finalistico dell’agente);
- la “crisi di liquidità” dovuta alle contingenze del mercato e all’inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa che non può essere surrettiziamente “trasferito” allo Stato.
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