Termine del 5 settembre per le domande al Fondo vittime dell’amianto 2024 e 2025
Le disposizioni dei decreti del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024 si applicano alle domande di indennizzo già presentate per l’anno 2023
Con il DM 28 luglio 2026, pubblicato ieri, 6 agosto 2026, sulla sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per le vittime di amianto relative agli anni 2024 e 2025. Tale decreto è stato adottato ai sensi del comma 2-quinquies dell’art. 24 del DL 34/2023.
Le disposizioni di cui ai DM 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024 si applicano, invece, alle domande di indennizzo già presentate per l’anno 2023, in applicazione del comma 2-bis dell’art. 24 del DL 34/2023 (che è stato inserito dall’art. 30 comma 11 lett. b) del DL 19/2026).
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto, possono accedere alle prestazioni del predetto Fondo i lavoratori di società partecipate pubbliche – nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell’ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società – che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’art. 13 della L. 257/92.
Tali soggetti devono essere destinatari dei seguenti provvedimenti aventi a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti:
- per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati (o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.
Ulteriori soggetti legittimati sono, in caso di decesso, gli eredi che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione (giudiziale o sottoscritto in sede protetta) e le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto.
La domanda va presentata all’INAIL a mezzo PEC, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (quindi il termine dovrebbe scadere il 5 settembre 2026). In ogni caso, restano comunque valide le domande già presentate, per le annualità 2024 e 2025, ai sensi del DM 16 luglio 2024.
Unitamente alla domanda va trasmessa copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta (che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e la relativa quantificazione) e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. Le società partecipate pubbliche che intendono accedere al Fondo devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta a favore dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del decreto o, in caso di decesso, ai loro eredi.
L’INAIL, nel caso in cui l’ammontare delle risorse del Fondo consenta di soddisfare le domande ammesse, determina l’indennizzo sulla base delle tabelle di liquidazione allegate al decreto. Nel caso in cui l’ammontare delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennizzo nella misura spettante, l’importo verrà riparametrato.
L’indennizzo è erogato dall’INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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