False
ACCEDI
Venerdì, 7 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il dipendente della Banca d’Italia non è un lavoratore pubblico

Si applicano le regole convenzionali del lavoro privato, che prevedono una diversa ripartizione del potere impositivo dei due Stati

/ Luisa CORSO

Venerdì, 7 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 154 del 6 agosto 2026, ha espressamente rettificato la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, riguardante l’inquadramento come lavoro pubblico dell’attività di lavoro dipendente svolta a favore della Banca d’Italia da un residente francese.

La precedente risposta n. 132/2026 aveva concluso per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 19 § 1 lett. a) del Trattato Italia-Francia, con conseguente tassazione esclusiva nello Stato della fonte (l’Italia) del reddito di lavoro dipendente erogato dalla Banca d’Italia, ritenendo che le nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa richiamati dalla norma convenzionale dovessero includere tutti gli enti di diritto pubblico, fatta eccezione per quelli che svolgono attività industriale o commerciale (i cui dipendenti sono soggetti alle disposizioni per il lavoro privato di cui all’art. 15).

In senso contrario si esprime la risposta n. 154/2026, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa come il principio di tassazione esclusiva nello Stato della fonte stabilito dall’art. 19 § 1 lett. a) del Trattato sia subordinato al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
- gli emolumenti devono essere pagati da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale;
- la corresponsione deve avvenire in corrispettivo di servizi resi a uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.

In merito all’interpretazione delle nozioni di “Stato”, di “una sua suddivisione politica o amministrativa” o di “un suo ente locale”, il § 3 del Commentario all’art. 19 del modello OCSE evidenzia che le stesse ricomprendono le suddivisioni politiche e le autorità locali, quali, a titolo, esemplificativo, “Stati, Regioni, province, dipartimenti, cantoni, distretti, arrondissement, circondari, comuni o gruppi di comuni, ecc.”.

Ad avviso dell’Agenzia (risposta n. 154/2026) la Banca d’Italia si configura come un peculiare soggetto giuridico nell’ordinamento nazionale, ossia un istituto di diritto pubblico che, per l’autonomia e l’indipendenza che ne connotano lo statuto, non è riconducibile al modello organizzativo tipico dell’amministrazione statale. Tale particolare natura, pur riconoscendo il carattere pubblicistico dell’istituto, secondo l’Agenzia ne preclude la riconducibilità alle nozioni di “Stato”, “suddivisione politica o amministrativa” ed “ente locale”.
Nel caso di specie, troverebbe quindi applicazione l’art. 15 del Trattato Italia-Francia, che dispone la tassazione concorrente del reddito di lavoro dipendente, fatta eccezione per i lavoratori frontalieri, in relazione ai quali il § 4 dello stesso art. 15 dispone la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

La risposta n. 154/2026 esclude però la qualifica del lavoratore come frontaliere in considerazione del fatto che nel caso prospettato il lavoratore si recava in Italia con cadenza settimanale per svolgere attività lavorativa, di regola il lunedì o il martedì, rientrando il giovedì o il venerdì in Francia; nei restanti giorni, la persona svolgeva la propria attività in collegamento da remoto dalla Francia, beneficiando annualmente di cento giorni di lavoro agile.

In base alla prassi dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 25/2023), invece, lo status di frontaliere richiede che la persona si rechi in linea di principio “quotidianamente” in Italia per prestare attività lavorativa.

In conclusione, nel caso di specie, troverebbe applicazione l’art. 15 § 1 del Trattato, per cui:
- la porzione di reddito di lavoro dipendente maturata durante i giorni in cui la persona presta la propria attività lavorativa in Italia deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza) e in Italia (Stato della fonte);
- la quota parte di reddito percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Francia, da remoto, deve essere assoggettata a imposizione esclusiva in Francia.

La nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alla qualifica della Banca d’Italia ai fini dell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, a rettifica della precedente risposta n. 132/2026, si porrebbe in linea con l’orientamento desumibile da una lettura del Commentario per cui le predette nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa non sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva.
Ai fini in esame le entità che non siano esse stesse enti territoriali ma rappresentino una loro “emanazione” dovrebbero comunque connotarsi per la loro natura territoriale e caratterizzarsi per una connessione diretta con l’amministrazione pubblica.

TORNA SU