Adempimento collaborativo sotto la lente dell’Agenzia
Tra i temi trattati dalla circ. n. 6 vi è l’integrazione del TCF con gli altri sistemi di controllo e, in primis, con quello sull’informativa finanziaria contabile
Con la circolare n. 6 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale. La circolare si articola in due parti: la prima è di carattere generale; la seconda, di carattere speciale e strutturata in domande e risposte, contribuisce a rendere più chiara l’applicazione della normativa sul tax control framework (TCF) e i benefici che derivano a seguito dell’ingresso nel regime.
Uno dei temi finora più discussi riguarda l’integrazione del TCF con gli altri sistemi di controllo interno e, in primis, con quello sull’informativa finanziaria contabile, in conseguenza dell’obbligo normativo di adozione di un sistema integrato di controllo dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Il sistema di rilevazione, controllo e prevenzione dei rischi fiscali deve, quindi, necessariamente garantire che il dato contabile, da cui scaturiscono rischi contabili con impatto fiscale, sia affidabile e attendibile.
La circolare (domanda 1.1.) conferma che per i soggetti che applicano le previsioni di cui alla L. 262/2005 o alla SOX o sistemi di controllo equivalenti la “solidità” del dato contabile e della adeguatezza dei controlli contabili è “naturalmente” garantita. Ovviamente, a monte deve esistere una relazione del dirigente preposto (262) o del responsabile SOX dalla quale risulti l’affidabilità del dato contabile e l’adeguatezza del framework contabile di riferimento a seguito di test di disegno e di effettività. In questi casi, il tax risk officer (TRO), in qualità di responsabile del rischio fiscale, può recepire le risultanze dei test posti in essere dal responsabile 262 o SOX al fine di valutare l’affidabilità del dato utilizzato, evitando duplicazioni nei controlli (domanda 1.2).
Da un punto di vista operativo, nello specifico campo della matrice dei processi e dei rischi fiscali adempimento vanno segnalati i rischi che discendono dal processo di mappatura operato ai fini del sistema sull’informativa finanziaria/contabile.
La solidità del dato contabile va tuttavia garantita anche da parte dei soggetti privi di sistemi di controllo interno 262 o SOX o equivalenti. Si tratta di soggetti che non hanno implementato strutture di controllo di secondo livello sotto il profilo contabile e per i quali l’Agenzia delle Entrate, nelle Linee guida, ha affermato la necessità, in modo piuttosto generico, “di predisporre specifici presidi contabili integrati nel TCF, mediante la formalizzazione di controlli chiave standard sui principali processi operativi e rischi financial associati, opportunamente evidenziati, unitamente ai relativi rischi, nella mappa dei rischi fiscali.”.
La circolare n. 6/2026 fornisce ulteriori chiarimenti sul tema laddove asserisce che per queste imprese la garanzia di solidità del dato contabile passa attraverso l’adozione di un efficace set di controlli sui rischi contabili rilevanti e che, così come per i presidi implementati per i rischi fiscali, le tipologie di test che potranno essere svolte per valutare l’adeguatezza di un controllo sono il test of design (TOD) e il test of effectiveness (TOE). Il set di controlli richiesto dipenderà dalla tipologia di attività esercitata dall’impresa e dovrà risultare proporzionato alla complessità della struttura organizzativa.
Il punto di partenza può essere la mappatura dei processi aziendali rilevanti già effettuata a fini della costruzione della matrice dei rischi fiscali di adempimento al fine di verificare se la stessa necessiti di aggiornamento, in ottica contabile, per poi identificare i rischi contabili collegati a ciascun processo e procedere alla loro misurazione tramite metodologie che stimino impatto e probabilità. Ma la verifica dovrà anche riguardare le relative responsabilità e quindi le funzioni e i soggetti aziendali responsabili della gestione dei rischi contabili e della implementazione dei presidi di controllo.
Nei casi di imprese che non adottano un sistema 262 o SOX o equivalente, le verifiche di secondo livello in materia contabile possono essere svolte direttamente dal TRO se è dotato delle necessarie competenze tecniche, anche basandosi sui risultati di verifiche già effettuate da altri soggetti, quali il revisore legale, l’internal audit o altre funzioni di controllo aziendale. Fermo restando che, in tali casi, il TRO deve comunque attestare in sede di design del sistema di controllo che le verifiche effettuate da altre funzioni di controllo aziendale o dai revisori legali siano efficaci. In ipotesi di TRO che non ha competenze di natura contabile, invece, la relazione contabile dovrà essere svolta da altro soggetto (interno o esterno).
La circolare conclude sul tema affermando che, indipendentemente dalla soluzione adottata, il framework di controllo dei rischi contabili va formalizzato e quindi va garantita la tracciabilità delle verifiche adottate, la reperibilità della documentazione e vanno esclusi conflitti di interesse mediante opportuna segregazione delle funzioni tra chi effettua i controlli contabili e chi gestisce le scritture contabili.
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