Nei consorzi accisa agevolata solo per l’autoproduttore di energia elettrica
Per l’esenzione l’autoproduttore deve coincidere con il soggetto che consuma l’energia prodotta
In materia di consorzi, l’accisa agevolata per l’autoproduzione spetta esclusivamente al soggetto che, materialmente, produce e impiega energia elettrica, il quale diventa cedente e soggetto obbligato nella misura in cui fornisca il prodotto anche ai soggetti consorziati.
Con questo principio, l’ordinanza n. 21724/2026 della Corte di Cassazione ribalta un giudizio di merito favorevole al contribuente, sposando una linea rigoristica e non dando privilegio fiscale alle disposizioni amministrative rilevanti, che invece accomunano i consorziati in materia di consumi.
La disposizione chiave oggetto della decisione è l’art. 52 comma 3 lett. b) del DLgs. 504/95 (TUA), che in effetti riconosce il diritto all’esenzione (solo) ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé, mentre diversa sarebbe l’ipotesi, quale quella di specie, in cui il soggetto autoproduttore, cioè la società consortile, cede a titolo oneroso l’energia elettrica autoprodotta: in questo caso, in verità, il soggetto che autoproduce non coincide con il soggetto che la consuma e, pertanto, non spetta l’agevolazione.
Tale principio, che ha storia lunga in giurisprudenza, si innesta su due argomenti ricorrenti in materia di accise, quello dei consorzi, da un lato, e quello del rilievo delle norme amministrative in ambito fiscale, con quest’ultimo punto, per il vero, accolto a intermittenza dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, alle volte rilevando e alle volte non rilevando la sussistenza di presupposti regolatori ai fini tributari (si potrebbe dire, forse, secondo utilità erariale).
A ogni modo, è vero che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall’art. 52 comma 3 lett. b) del DLgs. 504/95, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta.
A tal fine, è irrilevante il richiamo all’art. 2 comma 2 del DLgs. 79/99 (sugli autoproduttori e il mercato interno dell’energia elettrica), in quanto, regolando profili di sistema, è estraneo alla materia fiscale.
L’interpretazione del soggetto autoproduttore, che si fonda sulla nozione di cui all’art. 2 comma 2 del DLgs. 79/99, per la Cassazione non può influire, perché si tratta di una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo tale decreto legislativo finalizzato a regolare il mercato interno dell’energia elettrica e i comportamenti dei principali operatori, e la materia fiscale resta estranea a detta normativa; pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al citato decreto legislativo non è idonea a individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell’art. 52 comma 3 lett. b) del DLgs. 504/95, i quali non rientrano nella menzionata definizione.
In verità, in tema di accise, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell’art. 53 comma 1 lett. b) del DLgs. 504/95, mentre ne sono esentate, ai sensi dell’art. 52 comma 3 lett. b) dello stesso decreto, solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Sicché l’esenzione deve essere riconosciuta unicamente alla società consortile che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società consortile ceda l’energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati, pena facili e intuibili elusioni della disposizione agevolativa.
Né, in favore del tema della presunta “unicità” soggettiva del consorzio, soccorre il tema della traslazione delle agevolazioni IVA spettanti alla società consortile sui singoli consorziati attraverso il meccanismo del c.d. ribaltamento dei costi e dei ricavi, che per i giudici di legittimità segue uno schema differente, dove il contratto di appalto stipulato dal committente con la società consortile è direttamente riconducibile alle società consorziate, con conseguente neutralità del consorzio, che non esercita attività commerciale in proprio.
Diversa è, invece, la fattispecie in esame, relativa al caso dell’autoproduzione, in cui è la stessa società consortile a svolgere attività commerciale in proprio e a cedere il prodotto ai consorziati, fatto che rende il soggetto obbligato per operazioni di cessione e, perciò, imponibili.
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