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IMPRESA

Divieto di escussione della garanzia pubblica fino alla liquidazione delle somme

Il provvedimento cautelare non ha efficacia retroattiva

/ Francesco DIANA

Giovedì, 27 agosto 2026

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Le misure cautelari ex art. 2 comma 1 lett. q) del DLgs. 14/2019 consentono al debitore di poter tutelare il proprio patrimonio ovvero quello dell’impresa al fine di garantire il buon esito delle trattative e, quindi, l’attuazione e il possibile raggiungimento degli effetti della procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza adita.
Al pari delle misure protettive, anche quelle cautelari sono una forma di tutela temporanea, soggetta a specifica istanza del debitore e la cui concessione dipende dalla concreta ragionevolezza del percorso di risanamento ipotizzato.
La misura ha natura temporanea, con una finalità specifica di tutela e, dunque, soggetta a un termine di durata; ciò esclude che il provvedimento possa incidere in maniera definitiva e irreversibile su una determinata situazione giuridica in essere (Trib. Nocera Inferiore 22 maggio 2026).

Nell’ambito della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari contestualmente ovvero successivamente al deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive.
La loro concessione richiede, in ogni caso, che il giudice accerti la sussistenza del fumus boni iuris, del periculum in mora e, non ultimo, del principio di proporzionalità tra il sacrificio richiesto dal debitore ai creditori e gli interessi di quest’ultimi.

La natura atipica e selettiva della misura cautelare ha attribuito all’autorità giudiziaria la possibilità di individuare le principali fattispecie ricorrenti e ammissibili.
Vi rientrano, tra le altre, l’autorizzazione allo svincolo delle somme disponibili sul conto corrente della società (Trib. Pordenone 26 febbraio 2025), il divieto di segnalazione a sofferenza della posizione del debitore in Centrale Rischi della Banca d’Italia (Trib. Napoli 16 luglio 2026) e/o in CRIF (Trib. Firenze 28 aprile 2025 e Trib. Rovigo 9 aprile 2025).
Di natura cautelare è anche la sospensione dell’obbligo di rimborso dei mutui chirografari (Trib. Ferrara 27 luglio 2026), nonché l’inibizione di ogni meccanismo di compensazione tra i crediti dell’istituto finanziario con somme presenti sui conti correnti del debitore e/o a lui anticipate (Trib. Parma 26 maggio 2024).

Diversamente, la compensazione priverebbe l’imprenditore della liquidità necessaria a sostenere la continuità aziendale, compromettendo il buon esito delle trattative oltre che, in ultimo, l’eventuale riuscita del processo di risanamento (Trib. Napoli 16 luglio 2026).

Nell’ambito dei rapporti di natura finanziaria assume rilievo, poi, la misura cautelare volta a inibire l’escussione delle garanzie pubbliche prestate da Medio Credito Centrale, da SACE (Trib. Avezzano 22 aprile 2025) e dal FEI (Trib. Chieti 10 ottobre 2024).

L’ammissibilità della tutela è ormai pacifica: si evita l’attivazione del c.d. super-privilegio previsto dall’art. 9 comma 5 del DL 23/2020 e, dunque, l’alterazione della composizione del passivo con un pregiudizio per i creditori chirografi (Trib. Nocera Inferiore 20 luglio 2026). L’attivazione della garanzia, infatti, comporta l’esercizio del diritto di surroga o di regresso del garante nei confronti del debitore, con il conseguente inserimento nel passivo di una posizione assistita da privilegio, con alterazione dell’ordine delle cause di prelazione.
Inoltre, l’escussione della garanzia determina, di fatto, una perdita di interesse dell’istituto di credito a negoziare in buona fede, posta la prospettiva di soddisfazione del fondo di garanzia pubblica (Trib. Lodi 12 luglio 2026 e Trib. Milano 10 luglio 2026).

Tuttavia, la concessione del provvedimento cautelare impone la necessità di verificare anche lo stato del procedimento di escussione già eventualmente avviato.
In particolare, occorre distinguere il caso in cui la garanzia è stata già liquidata, con il pagamento a favore dell’istituto, dal caso in cui è stato solo avviato il procedimento di escussione.
Nel primo caso, il provvedimento cautelare, i cui effetti sono destinati a operare per il futuro, non può essere concesso, in quanto non può operare retroattivamente sul subentro del garante né rimuovere gli effetti del pagamento già eseguito.
Diversamente, nel secondo caso, poiché il procedimento non si è ancora esaurito, la banca può essere inibita dal compiere le ulteriori attività necessarie a conseguire la liquidazione della garanzia.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Ivrea con l’ordinanza del 21 luglio 2026. Analoga la successiva posizione del Tribunale di Monza con l’ordinanza del 23 luglio 2026.
L’inibizione appare coerente con il rispetto dei doveri di correttezza, buona fede e collaborazione che gravano sulle parti interessate dalla composizione negoziata.
Pertanto, in pendenza di trattative, la banca non solo non può dare inizio al procedimento di escussione della garanzia, ma neppure darvi seguito, se già avviato e se ciò può pregiudicare l’ordinato svolgimento delle trattative e, non ultimo, la concreta perseguibilità del risanamento.

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