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L’accomandatario fideiussore beneficia dell’effetto esdebitatorio del concordato semplificato

L’estensione ai soci illimitatamente responsabili degli effetti liberatori incide sulla tenuta delle fideiussioni MCC

/ Marco PEZZETTA

Martedì, 1 settembre 2026

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La sentenza del Tribunale di Padova 15 giugno 2026 n. 1027 è particolarmente interessante perché affronta, per la prima volta per quanto consta, un tema sul quale sussistono significative incertezze applicative: l’estensione dell’effetto esdebitatorio del concordato semplificato ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII) ai soci illimitatamente responsabili e ai soci-fideiussori.

Nel caso esaminato, un accomandatario, nonché fideiussore della società ammessa al concordato semplificato poi omologato, ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso due cartelle di pagamento emesse per crediti di Mediocredito Centrale, sostenendo che tali debiti erano stati travolti dagli effetti esdebitatori conseguenti all’omologa.
MCC ha fondato la propria difesa su tre argomenti principali: la definitività delle cartelle esattoriali, non tempestivamente impugnate; l’inapplicabilità dell’art. 117 del CCII al concordato semplificato, poiché il richiamo contenuto nell’art. 25-sexies comma 8 del CCII opera soltanto “in quanto compatibile”, compatibilità che dovrebbe escludersi in assenza del voto dei creditori; l’autonomia della fideiussione prestata “a prima richiesta”, intesa quale fonte distinta e autonoma di obbligazione. L’opponente sosteneva invece che, a seguito dell’omologazione, l’effetto esdebitatorio dovesse estendersi anche alla sua posizione personale di socio accomandatario illimitatamente responsabile.

Il Tribunale ha respinto la tesi di MCC, richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 3749/1989 e 3022/2015, secondo cui il socio illimitatamente responsabile che abbia altresì prestato fideiussione non può essere considerato un garante terzo rispetto alla società, poiché la sua responsabilità trova titolo primario nella qualità di socio. Ne consegue che la fideiussione rimane assorbita nella responsabilità illimitata e che il socio beneficia dell’effetto esdebitatorio derivante dal concordato della società, salvo patto contrario.

Sulla base di tale principio, il Tribunale ha ritenuto che il rinvio dell’art. 25-sexies del CCII all’art. 117 del CCII debba essere interpretato nel senso che l’effetto esdebitatorio costituisce elemento essenziale di ogni procedura concordataria, anche quando, come nel concordato semplificato, manchi il voto dei creditori. In tale procedura, infatti, il consenso delle classi è sostituito dal controllo giudiziale esercitato in sede di omologa.
Ne deriva che il concordato semplificato produce i medesimi effetti liberatori del concordato preventivo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Uno dei passaggi più interessanti della difesa di MCC riguarda il tentativo di sottrarre la posizione del socio agli effetti esdebitatori facendo leva sulla presenza di una fideiussione contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta”, che avrebbe dovuto confermare l’autonomia dell’obbligazione di garanzia rispetto alla responsabilità derivante dalla partecipazione sociale. In questa prospettiva, il creditore avrebbe potuto agire nei confronti del fideiussore indipendentemente dalle vicende del rapporto principale e dagli effetti dell’omologa del concordato.

Il Tribunale, tuttavia, non si sofferma sulla qualificazione civilistica della garanzia, ritenendo assorbente il dato concorsuale. La questione viene infatti risolta alla luce dell’art. 117 del CCII e dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 184 del RD 267/42, secondo il seguente percorso logico: il concordato produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili; essi non sono un terzo rispetto alla società; la loro responsabilità trae origine dalla qualità di socio; eventuali fonti di responsabilità, compresa la fideiussione, restano assorbite da tale status.

L’effetto esdebitatorio prevale sulla garanzia personale

La portata innovativa della decisione sembra risiedere nell’affermazione della prevalenza della disciplina concorsuale sulla pretesa autonomia negoziale della garanzia quando il fideiussore coincide con il socio illimitatamente responsabile destinatario dell’effetto esdebitatorio.

Sul piano operativo, si determina una rilevante asimmetria tra operatori economici. A parità di finanziamento assistito dalla garanzia MCC, il socio di una srl che abbia prestato fideiussione resta normalmente esposto all’azione del creditore, non così quello illimitatamente responsabile.
Nella prassi la fideiussione del socio costituisce spesso uno degli elementi essenziali del pacchetto di mitigazione del rischio. L’impostazione accolta dal Tribunale porta a ritenere che, nelle società di persone, tale garanzia possa rivelarsi meno efficace di quanto normalmente presupposto dagli intermediari. In una composizione negoziata sfociata in concordato semplificato, infatti, la banca potrebbe vedere neutralizzate contemporaneamente la pretesa verso la società, quella verso il socio illimitatamente responsabile e quella fondata sulla fideiussione prestata dal questi.

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