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IMPRESA

Convivente dell’amministratore sempre fuori dall’organo di controllo

Uno Studio del Notariato esamina gli effetti della riforma del mercato dei capitali sugli statuti

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 25 agosto 2026

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Lo Studio n. 63-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato esamina il problema dell’interpretazione e della necessità (o meno) di adeguamento degli statuti di spa e di srl alla luce delle novità introdotte nella disciplina codicistica dell’amministrazione e del controllo dalla riforma del mercato dei capitali (DLgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026).

Il primo profilo preso in considerazione attiene alla scelta statutaria del sistema di governance, dal momento che il nuovo art. 2380 comma 1 c.c. richiede oggi che lo statuto esprima l’opzione (seppure rivedibile) tra uno dei tre modelli alternativi, mentre gli statuti anteriori alla riforma non contengono, tendenzialmente, alcun riferimento al sistema selezionato, dal momento che il precedente art. 2380 comma 1 c.c. stabiliva che, se lo statuto non avesse disposto diversamente, l’amministrazione e il controllo della società sarebbero stati regolati secondo la disciplina del sistema c.d. tradizionale (oggi sistema con Collegio sindacale).

È probabile, quindi, che lo statuto di una società preesistente non contenga una clausola recante il contenuto oggi richiesto dall’art. 2380 comma 1 c.c. Ciononostante non occorre un intervento di modifica dello statuto se questo presenta, come accade frequentemente, regole dalle quali desumere con certezza l’opzione per il modello tradizionale; ciò specie nella regolamentazione dell’organo di controllo, con riferimenti al Collegio sindacale.

Differente il discorso per quegli statuti che si limitino a prevedere l’adottabilità dei tre sistemi di governance (disciplinandoli) senza ulteriori specificazioni, o per quelli che esplicitamente ne rimettano, di volta in volta, la scelta all’assemblea (clausole, queste ultime, la cui legittimità risultava discussa per l’assenza di una collocazione “statutaria” della scelta del sistema).

Con riguardo ai primi, mentre in passato le incertezze sarebbero state risolte lasciando operare la disciplina del modello tradizionale, oggi diviene necessario un intervento di modifica. E anche nei secondi occorre un completamento funzionale all’espressa adozione di uno dei tre modelli; fermo restando il legittimo mantenimento della disciplina negoziale anche per i due sistemi non optati, ma da intendersi quale disciplina destinata ad attivarsi nel caso di una successiva modifica statutaria dell’opzione.

Un ulteriore aspetto attiene alle clausole che recano il rinvio a norme oggetto di ricollocazione. Circostanza che – per difetto di coordinamento – attiene anche alla disciplina normativa (si pensi all’art. 2477 c.c. che contiene ancora il rinvio all’art. 2409 c.c., la cui disciplina è però confluita nell’art. 2396-quater c.c.).

Al riguardo si ritiene che i riferimenti normativi vadano corretti in via interpretativa. Ad esempio, una clausola che, in materia di sostituzione degli amministratori, dovesse richiamare i commi 1 - 3 dell’abrogato art. 2386 c.c., andrebbe intesa come riferita ai commi 1 - 3 dell’art. 2396-undecies c.c.

Più complessa la questione nelle ipotesi in cui la riforma sia intervenuta non (o non soltanto) sulla numerazione, ma anche sul contenuto della disposizione normativa. In tal caso, è necessario distinguere a seconda che si sia realizzato un alleggerimento o un inasprimento dei vincoli normativi (e, in questa seconda ipotesi, considerare se i vincoli modificati siano cogenti o disponibili).

Una mitigazione dei vincoli si registra nella trasposizione nell’art. 2396-septies c.c. dell’art. 2399 c.c., con l’eleggibilità nell’organo di controllo degli affini di terzo e quarto grado degli amministratori; dal momento che oggi è sancita l’inapplicabilità solo fino al secondo grado. Rispetto a tale ipotesi, non si reputa possibile inferire da uno statuto che rinvii all’art. 2399 c.c. il mantenimento di requisiti di eleggibilità più rigorosi di quelli nuovi, salvo che dal tenore complessivo dello statuto stesso emergano indici significativi di segno contrario.

L’inasprimento dei vincoli si registra sempre nel nuovo l’art. 2396-septies c.c., ma con riguardo alla espressa previsione di ineleggibilità anche dei “conviventi” degli amministratori (prima non contemplati). In tal caso, è il nuovo precetto imperativo a prevalere. Nessuna clausola di rinvio al vecchio art. 2399 c.c. potrebbe essere intesa come idonea a permettere la nomina dei conviventi.

La questione, peraltro, si presenta decisamente più complessa nei casi in cui i vincoli siano disponibili.
In chiusura, lo Studio in commento esamina l’ipotesi in cui lo statuto non contenga un mero rinvio numerico, ma riproduca testualmente il contenuto di un determinato articolo.

Ebbene, nel caso della nuova norma meno stringente della precedente (come accade con il passaggio dall’art. 2399 all’art. 2396-septies c.c. quanto agli affini degli amministratori), la clausola deve ritenersi cristallizzata secondo il suo tenore originario (con gli affini ineleggibili fino al quarto grado); di contro, se la disciplina riformata è più rigorosa, ed i vincoli sono cogenti, il dato normativo nuovo e più rigido prevale sempre sulla regola negoziale (con la nomina del convivente dell’amministratore che oggi resta illegittima).

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