Restyling delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
Le dichiarazioni integrative rendono necessario il ricalcolo dei valori concordati, ma non determinano più la decadenza dal CPB
Il sistema delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale è riformato dal DLgs. 148/2026 (c.d. decreto “Omnibus”); si tratta di interventi che erano stati avanzati nell’iter parlamentare di conversione in legge del DL 38/2026, ma che non avevano poi trovato approvazione definitiva.
L’intervento più significativo è quello che riguarda la causa di decadenza che si attivava a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative.
In base al quadro normativo anteriore al decreto “Omnibus”, il reddito e il valore della produzione netta accettati tramite l’adesione al CPB erano vincolanti e non potevano essere modificati, anche in presenza di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi su cui si basava la proposta di CPB. Tuttavia, in base alla previsione della lett. b) dell’art. 22 comma 1 del DLgs. 13/2024 (nella versione anteriore alle modifiche del DLgs. 148/2026), la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa volta a correggere l’errore o l’omissione potevano determinare la decadenza dal concordato quando la modifica era tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
È stato quindi chiarito che, in caso di errori od omissioni che influiscono sui valori concordati, la presentazione di dichiarazioni integrative richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica dell’ipotesi di decadenza, ossia per controllare se il citato limite del 30% sia stato o meno superato. In altre parole, il ricalcolo dei valori concordati utilizzando i dati corretti derivanti dalla dichiarazione integrativa è necessario solamente per verificare il superamento del limite del 30%; una volta esclusa la decadenza, il reddito e il valore della produzione netta di riferimento per il biennio concordato rimangono quelli accettati originariamente.
Il quadro sopra delineato muta a seguito del decreto “Omnibus” che sostituisce la lett. b) dell’art. 22 comma 1 del DLgs. 13/2024. In base alla nuova disposizione, a partire dal CPB 2026-2027, costituisce causa di decadenza dal concordato l’emersione, a seguito di accertamento, per il periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati.
La nuova causa di decadenza deve essere messa in relazione con la previsione, anch’essa introdotta dal DLgs. 148/2026, dell’art. 19 comma 3-bis del DLgs. 13/2024 che rende possibile la modifica o l’integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, senza che ciò influisca sulla permanenza del concordato.
Se ne ricava che, se l’errore o l’omissione nella dichiarazione vengono corretti spontaneamente e le correlate sanzioni sono definite mediante ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare e comunicare i valori concordati sulla base dei dati corretti e il CPB continuerà ad essere operativo tenendo conto dei valori rideterminati. Tuttavia, se l’errore o l’omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento superiore al 30%, si determina la decadenza dal CPB per effetto della nuova causa di decadenza.
Le modifiche apportate dal DLgs. 148/2026 si applicano “a partire dai concordati relativi al biennio d’imposta 2026-2027”; pertanto, per il CPB 2024-2025 e per il CPB 2025-2026 resta confermata la regola generale dell’immodificabilità dei valori accettati e la rilevanza di eventuali modifiche o integrazioni successive ai fini della decadenza dal CPB.
Sempre in relazione alle cause di decadenza dal CPB, la causa di decadenza per violazioni di non lieve entità è riportata, non più alla lett. a), bensì alla lett. c) dell’art. 22 comma 1 del DLgs. 13/2024; è confermata l’elencazione del comma 2 delle fattispecie che integrano violazioni di non lieve entità. Contestualmente viene soppressa la causa di decadenza che ricorreva quando erano indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Infine, l’ipotesi di decadenza che si realizzava se venivano meno o risultavano insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato (lett. d) dell’art. 22 comma 1) è stata abrogata e, corrispondentemente, a partire dal CPB 2026-2027, viene previsto che l’adesione al concordato effettuata in assenza dei requisiti d’accesso di cui all’art. 10 oppure in presenza di una delle causa di esclusione di cui all’art. 11 resta priva di effetti.
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