Per il lavoro domestico la prestazione va riferita al datore di lavoro
Non è sufficiente che l’attività sia riconducibile all’assistenza della persona, qualora venga resa in favore di terzi
Con l’ordinanza depositata ieri, 31 agosto 2026, n. 24869, la Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurazione del lavoro domestico, la prestazione deve essere destinata a soddisfare i bisogni personali dello stesso datore di lavoro. Non è, pertanto, sufficiente che l’attività sia riconducibile all’assistenza della persona o al funzionamento della vita familiare, qualora venga resa in favore di soggetti terzi.
La controversia traeva origine da un accertamento ispettivo con il quale erano stati disconosciuti alcuni rapporti di lavoro domestico instaurati da un’associazione. Il personale assunto dall’ente svolgeva la propria attività presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture in cui questi ultimi erano ricoverati, senza che alcun rapporto di convivenza legasse l’associazione agli anziani assistiti.
La Corte d’Appello, in conformità con la decisione del giudice di prime cure, aveva respinto il gravame dell’associazione, rilevando come il lavoro domestico richiedesse la sussistenza di due requisiti: da un lato, la prestazione deve essere resa presso il datore di lavoro e, dall’altro, deve consistere in mansioni attinenti al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro.
A fronte di ciò, l’associazione aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la L. 339/58, che contiene la definizione di lavoro domestico, prevederebbe quale elemento qualificante il nesso funzionale della prestazione con il funzionamento della vita familiare. Questo collegamento, secondo la ricorrente, non verrebbe meno per il solo fatto che la prestazione sia resa in favore di un soggetto terzo.
Investiti della controversia, i giudici di legittimità respingono tale interpretazione, muovendo dalla definizione di lavoro domestico di cui all’art. 1 della L. 339/58.
In particolare, la Suprema Corte osserva che, ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro domestico, è essenziale che la prestazione sia finalizzata al funzionamento della vita familiare, come confermato altresì dall’art. 1 del DPR 1403/71, recante la disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: tale previsione, nell’individuare i destinatari della normativa, fa riferimento allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare rese nel contesto dell’abitazione del datore di lavoro.
Inoltre, l’art. 1 della L. 339/58, nel concorrere a qualificare il rapporto di lavoro, lo identifica nella prestazione di un’opera continuativa o prevalente “presso lo stesso datore di lavoro”. In tal senso, coessenziale alla tipologia del lavoro domestico è la destinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore. Al tempo stesso, però, i giudici di legittimità ricordano come la giurisprudenza, nel tempo e parallelamente all’evoluzione dei rapporti sociali, abbia incluso nell’ambito applicativo del lavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite da un’affectio diversa da quella familiare in senso stretto (cfr. Cass. n. 21446/2018). Tuttavia, anche tale più ampia interpretazione postula una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legate al funzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore di lavoro e non di un soggetto qualsiasi.
La lettura fatta propria dalla ricorrente, precisano i giudici di legittimità, nell’ascrivere al lavoro domestico una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento dei bisogni di soggetti diversi dal datore di lavoro, finirebbe per “collocare nell’alveo del lavoro domestico anche un’attività professionale di reperimento di manodopera da indirizzare allo svolgimento di lavori a favore di terzi”.
La scissione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione risulta, dunque, incompatibile con la natura del lavoro domestico, fattispecie delineata dal legislatore secondo caratteri di marcata specialità, legati anche alla condivisione della vita e degli spazi che si instaura tra datore e prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte. Alla specialità della fattispecie corrisponde, inoltre, sul piano previdenziale, l’applicazione di uno specifico regime contributivo, che viene meno laddove difettino i tratti caratteristici del lavoro domestico.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione rigetta dunque il ricorso, confermando nel caso di specie il disconoscimento dei rapporti di lavoro domestico.
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