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LAVORO & PREVIDENZA

Proroga delle annotazioni nel LUL ai rider solo per il periodo di paga di luglio 2026

Gli ordini plurimi simultanei per lo stesso acquirente vanno registrati come consegne separate se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 2 settembre 2026

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Il Ministero del Lavoro, a seguito della richiesta di chiarimenti proveniente da Assodelivery, con l’interpello n. 1/2026 pubblicato ieri ha fornito alcune precisazioni in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) – ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 47-quater del DLgs. 81/2015 – per i rider autonomi (si veda “Prorogato il termine per le annotazioni nel LUL ai rider” del 7 luglio 2026).

L’indicata disposizione, inserita dall’art. 15 del DL 62/2026, prevede che il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, sia tenuto alla redazione e alla consegna ai predetti lavoratori – di cui all’art. 47-bis del DLgs. 81/2015 – del LUL, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. Il comma 1-bis del citato art. 15, inserito in sede di conversione, ha tuttavia previsto una proroga, disponendo che con riferimento alle predette annotazioni, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 62/2026, il termine ivi previsto è prorogato di 90 giorni.

Il Ministero, nell’interpello, ha in primis chiarito la corretta applicazione della predetta proroga, evidenziando che la stessa deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026, di conversione del DL 62/2026. Per le mensilità successive si applicano, invece, le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.

Al Ministero è poi stato domandato di chiarire le modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando vi sia una differenza temporale tra l’esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e il momento di erogazione del compenso. A tal proposito, nell’interpello si specifica che “l’obbligo normativo appare correttamente realizzato qualora la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria”. Le somme corrisposte devono invece essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa (si ritiene corretta l’indicazione nel campo “note” del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono).
Vengono inoltre forniti due ulteriori chiarimenti, uno concernente l’obbligo di redazione ed elaborazione del LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore non abbia reso alcuna consegna, l’altro sulla pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente.
Da un lato si chiarisce che il committente è tenuto a generare e a elaborare il prospetto anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna (e non abbia dunque maturato alcun compenso), ciò in quanto dal complessivo tenore letterale della disposizione di legge si evince la volontà del legislatore di mantenere una continuità documentale per l’intera durata del rapporto e che l’obbligo di elaborazione del LUL in capo al committente debba intendersi senza soluzione di continuità.
Dall’altro, viene chiarito che se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate; qualora, invece, per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso acquirente sia corrisposto un compenso unico, l’operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un’unica consegna.

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