Esonerato dalla formazione continua il commercialista nominato assessore
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 20, pubblicato ieri, 1° settembre 2026, ha riconosciuto l’esonero dall’obbligo di formazione continua per l’iscritto che abbia assunto la carica di assessore in seno ad una Giunta, ancorché si tratti di una carica “non elettiva”.
In materia, l’art. 8 comma 1 lett. d) del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dispone che l’iscritto possa essere esonerato dall’obbligo in questione in caso di assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la legislazione vigente preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.
Secondo il CNDCEC, tale disposizione deve essere interpretata estensivamente (con conseguente applicazione anche nel caso di assunzione della carica pubblica – non elettiva – di assessore), in quanto:
- la causa di esonero ivi contemplata è finalizzata a favorire lo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate nell’interesse della collettività;
- il DLgs. 267/2000 (TUEL) prevede, per i lavoratori dipendenti che compongono le Giunte comunali, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Giunta e la possibilità, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, alla stregua di quanto previsto per gli amministratori degli enti locali ad elezione diretta.
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