False
ACCEDI
Mercoledì, 2 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La permuta non fa decadere le agevolazioni per il compendio unico nel maso chiuso

L’Agenzia delle Entrate rileva che il maso chiuso è disciplinato in modo stringente dalla normativa provinciale

/ Anita MAURO

Mercoledì, 2 settembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nella riposta a interpello n. 168, pubblicato ieri, l’Amministrazione finanziaria affronta una questione relativa alla decadenza delle agevolazioni per il compendio unico, applicate al maso chiuso.

La vicenda trae origine dalla donazione con la quale un contribuente ha ricevuto un maso chiuso di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17.
All’atto di donazione venivano applicate le agevolazioni per il compendio unico previste dall’art. 5-bis comma 3 del DLgs. 228/2001, con conseguente esenzione dall’imposta di donazione e dalle imposte ipotecaria, catastale e di bollo (nonché riduzione ad un sesto degli onorari notarili). Va ricordato, infatti, che l’art. 5-bis del DLgs. 228/2001 prevede che le agevolazioni per il compendio unico (di cui al comma 2 del medesimo art. 5-bis) “spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni”.

Tanto premesso, il donatario del maso chiuso ora vorrebbe, con atto di permuta, cedere alcune porzioni del proprio maso ottenendo in contropartita una porzione di superficie identica a quella ceduta (619 mq) da parte del titolare di un altro maso chiuso. Il contribuente si rivolge all’Agenzia per chiedere conferma che, nel caso di specie, la permuta non comporti la decadenza dalle agevolazioni godute sulla donazione. A supporto della propria tesi, l’istante rileva come le agevolazioni previste dall’art. 5-bis comma 3 per il maso chiuso abbiano carattere autonomo rispetto alla disciplina ordinaria del compendio unico, tenuto conto anche della peculiare normativa locale che disciplina questo particolare istituto.

In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria conferma la soluzione prospettata dal contribuente, concludendo che la stipula dell’atto di permuta, nel caso di specie, in quanto eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi, non comporti la decadenza dall’esenzione goduta in sede di donazione, purché sia rispettato il presupposto della conduzione diretta del maso per il decennio indicato dalla norma (decorrente dalla data della richiesta delle agevolazioni fruite sulla donazione).

Invece – rileva l’Agenzia – in caso di permuta, chi ha fruito delle agevolazioni “pure” per il compendio unico ex art. 5-bis comma 2 del DLgs. 228/2001 decade dal beneficio.

Tuttavia, secondo l’Agenzia, la disciplina del compendio unico (commi 2 dell’art. 5-bis del DLgs. 228/2001) e la disciplina del maso chiuso (comma 3 dell’art. 5-bis del DLgs. 228/2001) vanno considerate indipendenti, in quanto il maso chiuso è autonomamente disciplinato dalla legge provinciale di Bolzano n. 17/2001, che lo regola quale unità aziendale familiare, “disciplinandone struttura, indivisibilità, vicende successorie e modificazioni della consistenza secondo criteri propri, non integralmente sovrapponibili a quelli previsti per il compendio unico”.

Rileva in particolare, l’Amministrazione finanziaria, che il maso chiuso è disciplinato da una normativa peculiare che ne prevede l’unitarietà e l’indivisibilità, limitando anche le modificazioni della consistenza del maso, la quali sono subordinate ad un’autorizzazione della Commissione locale per i masi chiusi (che deve verificare la compatibilità dell’operazione con la funzione propria del maso).

Per questo motivo – continua il Fisco – il comma 3 dell’art. 5-bis, nel disciplinare l’agevolazione per il compendio unico “applicata” al maso chiuso richiede “il solo impegno dell’acquirente «a condurre direttamente il maso per dieci anni», senza riprodurre le ulteriori previsioni dettate per il compendio unico in materia di costituzione, qualifica soggettiva dell’acquirente e indivisibilità”.

In conclusione, quindi, la permuta del maso chiuso, operata in conformità alle disposizioni della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001 non determina la decadenza dalle agevolazioni godute sulla donazione del maso ex art. 5-bis comma 3 del DLgs. 228/2001, purché venga rispettato l’impegno annuale alla conduzione diretta del maso.

TORNA SU