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LAVORO & PREVIDENZA

Antisindacale l’elezione in CdA del rappresentante dei lavoratori senza contrattazione

Non è sufficiente la mera consultazione dei sindacati

/ Federico ANDREOZZI e Elisa TOMBARI

Sabato, 26 settembre 2026

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Il Tribunale di Rieti, con il decreto del 22 luglio 2026, è stato chiamato a decidere per la prima volta sulla configurabilità di una condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro in relazione alla L. 76/2025, in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. In particolare, l’art. 4 comma 2 di tale legge stabilisce che gli statuti societari possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati da questi ultimi sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva inserito nello statuto societario, anteriormente all’entrata in vigore della L. 76/2025, una previsione relativa alla partecipazione al CdA della società di un componente in rappresentanza dei lavoratori. Successivamente all’entrata in vigore della L. 76/2025, la stessa società aveva adottato, in assenza di un accordo sindacale, un regolamento volto a disciplinare le procedure di elezione e proceduto all’elezione del rappresentante dei lavoratori nel CdA. Le organizzazioni sindacali avevano pertanto promosso l’azione ex art. 28 della L. 300/70, lamentando la mancanza di qualsivoglia contrattazione sindacale finalizzata alla determinazione delle procedure di elezione nel CdA e l’adozione unilaterale, da parte della società datrice di lavoro, del relativo regolamento elettorale.

Innanzitutto, per il Tribunale è incontestato che le ricorrenti siano le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nei rispettivi settori, e abbiano sottoscritto i CCNL applicati dalla società resistente, rientrando così nel novero dei soggetti legittimati alla stipula dei contratti collettivi richiamati dall’art. 4 comma 2 della L. 76/2025.

Nel merito, il Tribunale accoglie il ricorso osservando come l’adozione del regolamento elettorale – successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 comma 2 delle L. 76/2025 e realizzata al di fuori del perimetro della contrattazione collettiva prescritta da tale norma – integri i profili della condotta antisindacale. Secondo il Tribunale, infatti, non può ritenersi sufficiente la mera “consultazione” dei sindacati tramite l’invio, da parte della società, del regolamento elettorale richiedendo pareri e osservazioni, “non essendo stato sottoscritto dal datore di lavoro e dalle associazioni sindacali alcun documento contrattuale recante la regolamentazione delle modalità di elezione”.

Inoltre, la circostanza che la società datrice di lavoro sia una società c.d. in house non la esclude dall’ambito di applicazione della L. 76/2025, dal momento che tale normativa non distingue tra società a partecipazione pubblica e società private. Non può, invece, essere qualificato come antisindacale l’inserimento, all’interno dello statuto societario, della previsione relativa alla partecipazione al CdA di un rappresentante dei lavoratori, dal momento che tale inserimento risulta essere precedente all’entrata in vigore della L. 76/2025.

Alla luce di tali circostanze, e ritenendo integrati i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per la configurabilità della condotta antisindacale ex art. 28 della L. 300/70, il giudice di merito ha rilevato un’oggettiva lesione delle prerogative partecipative delle organizzazioni sindacali, alle quali la legge riserva un ruolo nella definizione delle procedure di individuazione del rappresentante dei lavoratori. A fronte di ciò, il Tribunale ha ordinato alla società di cessare la condotta antisindacale e di rimuoverne gli effetti, con la revoca, da un lato, del regolamento elettorale adottato senza previo accordo collettivo, e, dall’altro, della nomina del rappresentante eletto sulla base di tale procedura.

Non sono stati ritenuti sussistenti, invece, i presupposti per “ordinare alla società di non dare seguito alla previsione dello statuto in assenza di un accordo sindacale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o le loro rappresentanze aziendali” o per “inibire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel CdA in assenza di un accordo sindacale ex art. 4 della L. 76/2025”.

La pronuncia in esame è una delle prime che verte sull’applicazione della L. 76/2025. In precedenza, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8209/2026, è stato chiamato a valutare la portata discriminatoria di un regolamento elettorale del rappresentante del CdA che, nel disciplinare la procedura di elezione del rappresentante dei lavoratori all’interno del CdA di un’impresa, aveva escluso dall’elettorato passivo determinate categorie di dipendenti (tra cui figuravano, ad esempio, lavoratori neoassunti, a tempo determinato, il cui rapporto fosse sospeso per effetto di aspettativa o distacco). In tale occasione, la pronuncia ha, tuttavia, negato la sussistenza di una condotta discriminatoria ex art. 28 del DLgs. 150/2011, ritenendo che le limitazioni contenute nel regolamento fossero finalizzate a garantire la continuità operativa dell’organo amministrativo, nonché ad assicurare che i componenti fossero stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale, attivamente partecipi della vita lavorativa e dotati di un adeguato grado di conoscenza della realtà aziendale.

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