False
ACCEDI
Martedì, 15 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Bonus e ulteriore detrazione per le prestazioni di accompagnamento alla pensione

Si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 15 settembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con il messaggio n. 2829 di ieri, 14 settembre 2026, l’INPS ha affermato che il bonus e l’ulteriore detrazione introdotti dall’art. 1 commi 4-9 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) spettano anche ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione come, ad esempio, l’APE sociale o l’isopensione.

Si ricorda che la norma ha introdotto, a partire dall’anno 2025, due nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti:
- il bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- l’ulteriore detrazione, per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.

Il bonus si sostanzia in una somma – che non concorre alla formazione del reddito – determinata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Invece, l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda (rapportata al periodo di lavoro) è pari a:
- 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Sulle misure è intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo le indicazioni operative ai sostituti di imposta e i chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità di calcolo dell’importo (cfr. circ. n. 4/2025).
Per quanto concerne l’ambito applicativo, il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR. In merito, l’Agenzia aveva affermato come, stante il richiamo al solo art. 49 del TUIR, il bonus e l’ulteriore detrazione non si applicano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

In merito ai destinatari delle misure, a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con il messaggio in commento l’INPS ha sottolineato che sono escluse dai benefici anche le pensioni integrative e complementari (in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. h-bis) del TUIR).
Invece, evidenzia ancora l’Istituto di previdenza, il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.

Inoltre, il bonus e l’ulteriore detrazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione.

L’INPS ricorda poi che il bonus o l’ulteriore detrazione sono riconosciuti dai sostituti d’imposta in via automatica (senza quindi alcuna domanda da parte dell’interessato), all’atto dell’erogazione delle retribuzioni o delle prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente; i sostituti dovranno inoltre verificare in sede di conguaglio la spettanza delle misure agevolative. Qualora in sede di conguaglio i benefici risultino non spettanti, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo non spettante risulti superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Il lavoratore ha comunque la facoltà di rinunciare all’erogazione del bonus o dell’ulteriore detrazione all’atto del pagamento della retribuzione o delle prestazioni sostitutive. A tal fine, l’INPS sta implementando una procedura di rinuncia al bonus e all’ulteriore detrazione nella “Piattaforma Fiscale” (il cui rilascio sarà reso noto con apposito messaggio).

Il bonus e l’ulteriore detrazione saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026; con tale mensilità verrà corrisposto anche il bonus maturato dal 1° gennaio 2026, mentre per l’ulteriore detrazione tali somme sono definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

TORNA SU