Continuità dei valori fiscali per il socio che prosegue l’attività imprenditoriale
In caso di scioglimento di società, i beni conservano il medesimo valore fiscale, anche rivalutato, per il socio che diventa impresa individuale
La liquidazione della società di persone per mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci costituisce, ai sensi dell’art. 2272 c.c., una delle cause di scioglimento della stessa.
Tale evento produce particolari effetti per il socio che intende continuare l’attività imprenditoriale.
Ai fini delle imposte sui redditi, la fattispecie relativa allo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una società di persone è stata trattata dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 54/2002 (§ 5). In tale occasione, la prassi ha chiarito che non si dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenze imponibili in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa. Ciò a condizione che il socio superstite continui l’attività sottoforma di impresa individuale e mantenga inalterati i valori (fiscali) dei beni.
In sostanza, tale operazione di “trasformazione” della società in impresa individuale (che si può definire “atipica”, in quanto non espressamente delineata dalla normativa civilistica) avviene in regime di neutralità fiscale e in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni relativi all’impresa, analogamente a quanto disciplinato dall’art. 170 del TUIR per la diversa fattispecie della trasformazione omogenea di società.
Ciò varrebbe “indipendentemente dalla qualificazione «civilistica» dell’operazione in commento”, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella successiva circ. n. 13/2008 (§ 1.10), pronunciandosi sempre con riferimento all’ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci e “trasformazione” della società di persone in impresa individuale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi da parte dell’impresa individuale stessa. Secondo la citata prassi, infatti, “la continuità oggettiva dell’attività d’impresa – pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la persona fisica che prosegue l’attività – determina la sostanziale «neutralità fiscale» dell’operazione di «trasformazione», analogamente a quanto avviene in caso di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività”.
Pertanto, laddove l’unico socio superstite continui l’attività d’impresa quale imprenditore individuale, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 58 comma 3 del TUIR secondo cui, se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le plusvalenze relative ai beni d’impresa concorrono alla formazione del reddito. Detta disposizione si applica, infatti, unicamente nel caso in cui i beni perdano la qualifica di beni relativi all’impresa perché estromessi dall’attività (con assegnazione ai soci) e destinati a finalità extra-imprenditoriali. Diversamente, nel caso di “trasformazione” di società di persone in impresa individuale, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, i beni (o l’azienda nel suo complesso) non fuoriescono dal regime d’impresa se il socio superstite continua a svolgere l’attività imprenditoriale in qualità di imprenditore individuale. Rispettando tale condizione, quindi, non si realizza alcun presupposto che comporterebbe l’emersione di plusvalenze dei beni relativi all’impresa e l’operazione beneficia della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Riguardo, poi, alla continuità dei valori fiscali, nel caso in cui la società di persone abbia rivalutato i beni d’impresa, ad esempio avvalendosi della disciplina di cui all’art. 110 del DL 104/2020, gli stessi manterranno in capo al socio superstite (imprenditore individuale) i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società di persone, comprensivi della rivalutazione (avente necessariamente effetto fiscale per le società in contabilità semplificata).
Nell’ipotesi, poi, di successiva cessione (o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) da parte del socio superstite (imprenditore individuale), il realizzo di eventuali plusvalenze latenti potrà comportare l’emersione di materia imponibile. In tal caso, le plusvalenze eventualmente emergenti dovranno essere calcolate avendo a riferimento i valori fiscali dei beni comprensivi delle rivalutazioni effettuate (per la rivalutazione ex DL 104/2020 è terminato il periodo di moratoria fiscale dal 2024) ai fini del calcolo delle plusvalenze stesse.
Da ultimo, in caso di successiva cessione dell’intera azienda da parte dell’imprenditore individuale, si ritiene che per ragioni di carattere sistematico detta “trasformazione” atipica della società di persone non dovrebbe comportare l’interruzione del quinquennio di possesso della stessa, quale requisito richiesto ai fini dell’accesso alla tassazione separata.
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