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Sabato, 26 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Valore di liquidazione al lordo dei costi del concordato semplificato

/ Francesco DIANA

Sabato, 26 settembre 2026

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L’accesso al concordato semplificato è subordinato a una prima valutazione della ritualità della proposta da parte del Tribunale, chiamato a verificare che la soluzione indicata rientri nello schema normativo prefigurato dall’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (App. Roma 3 dicembre 2025).

Si tratta di verificare, in altri termini, la sussistenza delle condizioni necessarie per l’apertura della procedura – buona fede e impraticabilità delle soluzioni alternative – sulla base della documentazione depositata dalla società, delle evidenze contenute nella relazione finale dell’esperto e dell’ulteriore parere reso ai sensi dell’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019. Inoltre, in questa fase assumono rilievo anche le eventuali controdeduzioni di parte ricorrente, soprattutto quando l’esito della valutazione sia negativo.

Si ritiene applicabile, infatti, la disposizione di cui all’art. 47 comma 4 del DLgs. 14/2019: prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta, il Tribunale è tenuto a sentire il debitore e i creditori che hanno presentato domanda di liquidazione giudiziale ovvero il Pubblico Ministero in caso di loro mancanza. Inoltre, al debitore può essere concesso un termine affinché possa chiarire le criticità esistenti, attraverso il deposito di memorie (Trib. Bologna 25 novembre 2025).

Al Tribunale non è richiesta una valutazione di mera ritualità formale della proposta ma un vaglio c.d. forte, anticipando anche talune valutazioni che normalmente sono effettuate in sede di omologa (Trib. Bologna 28 aprile 2026).
Tra queste, assume rilievo la verifica che la proposta non arrechi un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale ovvero controllata (art. 25-sexies comma 5 del DLgs. 14/2019).

Si tratta, in altri termini, di verificare l’assenza del danno (rectius l’assenza del pregiudizio) piuttosto che la maggiore convenienza della proposta per il creditore. Non è necessario, dunque, che esista un quid di valore rispetto all’alternativa liquidatoria; è sufficiente che il trattamento riservato al creditore sia almeno paritetico a quello che otterrebbe nella diversa procedura di liquidazione (App. Roma 9 gennaio 2026).

Il tema della convenienza si lega indissolubilmente alla preventiva determinazione del valore di liquidazione; la sua indicazione è indispensabile affinché la proposta concordataria sia completa e trasparente e, in ultimo, ammissibile (App. Genova 23 dicembre 2025). Tale valutazione, oltre che all’ausiliario, è chiesta ancor prima all’esperto che, già nel corso delle trattative, può ritenere utile avere contezza del valore che si potrebbe ottenere in caso di liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso (DM 23 aprile 2026, Sez. III, §13.1).

La conoscenza di tale valore, infatti, consente lo svolgimento delle trattative secondo i canoni di correttezza e buona fede: il creditore deve conoscere la percentuale di soddisfo offerta, avere sicurezza del rientro delle somme e delle relative tempistiche, nonché essere adeguatamente tutelato da un eventuale pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria (Trib. Milano 30 ottobre 2025).

L’identificazione di tale valore diviene imprescindibile, inoltre, nell’ambito del parere richiesto all’esperto ai sensi dell’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019, relativamente ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
In verità, il parere dell’esperto potrebbe avere ad oggetto anche la stima del valore di liquidazione presentata dall’imprenditore, nel caso in cui non si sia già proceduto con il suo apprezzamento nel corso delle trattative (DM 23 aprile 2026, Sez. III, §13.2).

In ogni caso, è necessario che tale valore sia espressione dello scenario che si realizzerebbe nel caso di apertura “hic et nunc” della liquidazione giudiziale, da considerarsi quale alternativa ipotetica e astratta rispetto alla procedura concordataria.

Ciò comporta che il valore di liquidazione deve tener conto dei costi propri dello scenario alternativo come, ad esempio, il compenso degli organi della procedura, le spese di procedura, i costi di realizzo dell’attivo piuttosto che di conservazione dei beni.

Di contro, non dovrebbero essere considerati i costi propri del concordato semplificato (per esempio, i compensi degli advisor e dell’ausiliario) e che, diversamente, finirebbero per alterare la comparazione tra gli scenari alternativi.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Bologna con decreto dell’8 settembre 2026.
Inoltre, nella stima dei valori di liquidazione da porre a confronto con la proposta concordataria vi rientra anche l’attivo potenzialmente ritraibile dall’esperimento delle azioni di responsabilità. Tale possibilità, infatti, discende dalla natura liquidatoria del concordato semplificato, nonché dall’espresso richiamo operato dall’art. 25-septies all’art. 115 del DLgs. 14/2019. Pertanto, occorre che la valutazione di convenienza tenga conto anche di tutte le possibili azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie attivabili già nella prospettiva concordataria.

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