Rispetto dei termini per la proposta di concordato minore a pena decadenza
Per il Tribunale di Torino la ratio della norma è impedire che il procedimento liquidatorio introdotto dal creditore possa subire «ritardi ingiustificati»
Con la sentenza n. 370/2026 il Tribunale di Torino ha dichiarato, su istanza di un creditore, l’apertura, nei confronti di un professionista in stato di sovraindebitamento, della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi e per gli effetti dell’art. 268 commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019. Si tratta di una pronuncia che offre numerosi spunti interessanti per i gestori della crisi e, in linea più generale, per tutti gli operatori del settore.
La sentenza si pone, anzi tutto, nel solco di una casistica, al momento e, per quanto consta, ancor scarsamente diffusa nell’ambito della procedura liquidatoria minore che qui ci occupa: segnatamente, la declaratoria di apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza di un creditore pubblico qualificato (nella nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria). Al creditore è stata riconosciuta, dal Tribunale di Torino adito, la legittimazione a proporre, nei confronti del professionista sovraindebitato resistente, l’istanza di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 commi 2 e 3 del CCII, allorché titolare di un diritto di credito, nei riguardi del convenuto, fondato su “ruoli e avvisi di accertamento e relativi accessori maturati” per una somma di denaro particolarmente considerevole e, peraltro, aggiornata, in peius per il convenuto stesso, poco prima dello svolgimento della prima udienza.
Tanto premesso, nel corso del procedimento, prima che il Collegio dichiarasse l’apertura della richiesta procedura liquidatoria, si sono susseguite quattro udienze, nel corso delle quali il convenuto ha richiesto in prima battuta un rinvio per la presentazione della domanda di accesso alla rottamazione-quinquies e solo nella seconda, nella terza e nella quarta udienza ha richiesto la concessione del termine previsto dall’art. 271 comma 1 del CCII per la presentazione, con l’ausilio di un OCC (il quale, peraltro, era già stato investito della questione già prima della data fissata per la prima udienza), di una proposta di concordato minore – non indicato dal provvedimento, se in continuazione dell’attività professionale ex art. 74 comma 1 del CCII ovvero, al contrario, liquidatorio ex art. 74 comma 2 del CCII – ai sensi degli artt. 74 ss. del CCII.
Ora, in ordine a tale istanza e, più specificamente, all’istanza di cui all’art. 271 comma 1 del CCII, interessanti appaiono le motivazioni poste a fondamento del suo rigetto, per inammissibilità, da parte del Collegio.
Preliminarmente richiamato il chiaro disposto normativo di cui all’art. 271 comma 1 del CCII, che individua, nella prima udienza fissata dinnanzi al Collegio investito della domanda creditoria di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, il termine entro e non oltre il quale il debitore può, peraltro a pena di decadenza, presentare la domanda di concessione del termine per la presentazione di una alternativa domanda di accesso ad una procedura di cui al Titolo IV, Capo II, del CCII, il Tribunale di Torino ha rammentato come la ratio della norma debba essere individuata nell’esigenza di impedire, attraverso la puntuale previsione di un termine decadenziale, che il procedimento liquidatorio introdotto dal creditore ex art. 268 commi 2 e 3 del CCII possa subire e così, in ipotesi, soggiacere a “ritardi ingiustificati”.
Di tal che, considerato, nel caso di specie, il mancato rispetto, da parte del debitore convenuto, del summenzionato termine, la domanda presentata a mente dell’art. 271 del CCII è stata dichiarata inammissibile, con conseguente disamina e declaratoria di apertura della richiesta procedura liquidatoria.
Un ultimo passaggio della sentenza merita di essere qui ben segnalato: il Collegio si è, in verità, soffermato sul fatto che, già in un momento anteriore allo svolgimento della prima udienza, il debitore si fosse rivolto ad un OCC.
Muovendo da tale assunto, il Tribunale di Torino ha rilevato come da tale momento “[…] è decorso un arco temporale ampiamente superiore a quello che avrebbe potuto essere concesso ai sensi dell’art. 271 comma 1 del CCII ove la domanda fosse stata presentata tempestivamente, sicché l’Occ ha avuto il tempo necessario per svolgere l’attività funzionale alla predisposizione e alla redazione di un piano e di una proposta di concordato minore”.
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